L’uomo, accusato di aver posto in essere atti sessuali in due occasioni nei confronti di una infraquattordicenne, eccepiva la mancanza dei requisiti oggettivo e soggettivo del reato
Con la sentenza n. 10919/2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato da un settantenne accusato, ai sensi dell’art. 609 del codice penale di atti sessuali posti in essere in due specifiche occasioni nei confronti di una minore di quattordici anni commessi con condotte insidiosamente rapide.
La sentenza impugnata si fondava sulle dichiarazioni della bambina. La Corte di appello aveva posto in rilievo come le sue dichiarazioni – rese in diverse occasioni, e significativamente indirizzate, del tutto spontaneamente, la prima volta, ‘alla nonna (che aveva poi riferito il fatto al proprio figlio e padre della bambina) – fossero rimaste inalterate anche nei successivi momenti (segnatamente al padre, che aveva chiesto conferma di quanto saputo dalla propria madre alla bambina, successivamente ai carabinieri, e, infine, al giudice nel corso dell’incidente probatorio).
Nello specifico nella testimonianza della minore rimaneva sempre immutato il toccamento sul sedere subito mentre si trovava seduta sull’altalena in un parco giochi e il palpeggiamento dei genitali all’interno delle mutandine subito, pochi giorni dopo, sempre dall’imputato, mentre si trovava per strada, scesa dalla bicicletta per raccogliere lo zaino caduto.
Nel ricorrere per cassazione l’imputato lamentava, tra gli altri motivi, la mancanza dei requisiti oggettivo e soggettivo del reato.
A suo giudizio, attesa la concreta condotta tenuta (dato il contatto tra il seggiolino ed il sedere della bambina non potevano essere attinte zone “erogene”), da un lato mancava l’idoneità ad incidere nella libertà di autodeterminazione della vittima, e, dall’altro, non era rinvenibile alcuna volontà di perseguire l’appagamento dei propri istinti sessuali.
I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto il ricorso inammissibile. Per la Cassazione, infatti, la Corte territoriale aveva fondato la riconducibilità della natura del toccamento subito sull’altalena ad un finalizzato atto sessuale logicamente considerando sia il fatto che, subito prima, l’uomo, postosi davanti, le aveva toccato una gamba, sia le modalità dello stesso, tali da turbare la bambina che era subito scappata via, sia, infine, quanto avvenuto alcuni giorni dopo, allorquando l’uomo si era avvicinato alla bambina per strada e, l’aveva toccata all’interno degli indumenti in mezzo alle gambe, accompagnando significativamente l’atto con parole di apprezzamento.
La redazione giuridica
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