La Cassazione dichiara improcedibile il ricorso dei familiari di un pedone investito da un tram. L’incidente è stato causato da una condotta imprudente della vittima, che attraversa col rosso (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 5 maggio 2025, n. 11808).
I fatti
Il pedone, mentre si accingeva all’attraversamento di una strada in qualità di pedone, veniva investito da un tram e decedeva dopo il sinistro stradale. I congiunti della vittima convenivano in giudizio l’investitore e la società proprietaria del tram per ottenerne la condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal loro congiunto.
Secondo i familiari del pedone la colpa esclusiva, o concorrente, era del conducente del mezzo che, per imprudenza ed imperizia nella condotta di guida, aveva mantenuto una velocità non adeguata allo stato dei luoghi, non avvedendosi della presenza del pedone in fase di attraversamento e non evitando l’impatto con lo stesso.
Gli accertamenti della Polizia Municipale, e gli atti del procedimento penale a carico del conducente del tram (in seno al quale era stata anche svolta una CTU dinamica) conclusosi con un provvedimento di archiviazione, facevano emergere che l’incidente era conseguenza delle imprudenze del danneggiato.
Il giudizio
Il Tribunale di Torino rigetta la domanda dei congiunti, ritenendo non fornita la prova degli elementi di cui all’art. 2043 c.c., mentre era risultato provato che il danneggiato, appena sceso dall’autobus, avesse iniziato l’attraversamento della strada sfilando dietro allo stesso, e proseguendo il cammino nonostante il semaforo fosse rosso per i pedoni. Il Tribunale concluse pertanto che, data l’accertata dinamica del sinistro, il conducente non sarebbe stato in grado di evitare l’investimento.
La Corte d’Appello di Torino, (sentenza n. 97 del 31/1/2023), ha rigettato l’appello confermando che il pedone avesse attraversato la strada nonostante il semaforo per i pedoni avesse luce rossa, e che, in base alle testimonianze di tutti i testi escussi, era certo che il semaforo per il tram avesse luce verde.
Anche sulla base della perizia svolta in sede penale, la Corte di Torino ha confermato che non era prevedibile per il conducente del tram che il pedone iniziasse l’attraversamento con il tram in fase di avvicinamento e con fase semaforica sfavorevole.
L’intervento di rigetto della Corte di Cassazione
I familiari della vittima criticano il modo in cui il Giudice di merito ha valutato le prove e ricostruito i fatti; con particolare riferimento dell’attraversamento dei binari da parte del pedone, nonostante il semaforo rosso.
I controricorrenti eccepiscono, fondatamente, la improcedibilità del ricorso perché non risulta che né i ricorrenti, né la controricorrente, abbiano prodotto in giudizio la copia notificata della sentenza impugnata. Occorre allora esperire la c.d. prova di resistenza di cui a Cass. n., 17066 del 2013 (e Cass., 6-3 n. 18645 del 22/9/2015, Cass., 6-3, n. 11386 del 30/4/2019) secondo cui
“Pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall’art. 369, secondo comma, numero 2, cod. proc. civ.), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.”
A fronte di una sentenza pubblicata in data 31/1/2023, il ricorso risulta notificato in data 17/4/2023, dunque ben oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.
L’onere della prova
Quanto ai motivi di ricorso, ferma e impregiudicata la decisione di improcedibilità dell’impugnazione, la S.C. osserva che i ricorrenti prospettano l’omesso esame della circostanza che il tram in questione stesse circolando in ora notturna con il faro anabbagliante anteriore sinistro non funzionante. Oltre a ciò i ricorrenti deducono che la Corte di Torino avrebbe errato nel ripartire l’onere della prova e nel porre l’onere di provare la colpa del mezzo investitore in capo ai ricorrenti.
Ad ogni modo, la mancanza di funzionamento di un anabbagliante non poteva dirsi considerato dal Giudice, ma il motivo avrebbe dovuto dirsi comunque inammissibile per non avere fornito alcuna percepibile deduzione circa la decisività dell’omesso esame.
Conclusivamente, la Cassazione dichiara il ricorso improcedibile e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione.
Avv. Emanuela Foligno