Auto si incastra in una grata divelta dal temporale, condannato il Comune

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Il Comune di Agrigento si rivolge alla Corte di Cassazione impugnando la decisione di appello del Tribunale di Agrigento che lo condannava al risarcimento danni per un automobilista rimasto incastrato in una buca ricolma d’acqua a causa del violento temporale (Cass. Civ., Ordinanza n. 1264 pubblicata il 11/01/2024).

La vicenda

L’automobilista danneggiato citava in giudizio il Comune di Agrigento dinanzi al Giudice di Pace di Agrigento chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in data 6/10/2013, allorché alla guida della propria autovettura era incorso in una buca sul manto stradale, ricolma d’acqua e formatasi a causa di un violento temporale, che aveva divelto le relative grate di protezione.

Il veicolo rimaneva incastrato nello spazio della grata completamente allagato e non poteva più proseguire la marcia.

Il Giudice di Pace con sentenza del 18/3/2016 dichiarava la responsabilità del Comune nella misura del 70%, conseguentemente condannandolo, in tale proporzione, al risarcimento del danno patrimoniale e delle spese di lite in favore della parte danneggiata.

Il Tribunale di Agrigento, in qualità di giudice di appello, rigettava il gravame con sentenza n. 1536/2019 dep. il 18.12.2019, confermando le statuizioni di primo grado.

Il Comune di Agrigento impugna in Cassazione

L’ente sostiene che erroneamente non sarebbe stato ritenuto sussistente il caso fortuito, ovvero la causa di forza maggiore consistente nel violento temporale che si è abbattuto nella zona al momento del sinistro e/o non avere ritenuto e dichiarato il sinistro ascrivibile in via esclusiva all’automobilista.

La S.C. dà atto che nella motivazione della sentenza impugnata non risulta accertato perché il fattore di pericolo avesse “esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode”.

Il Tribunale, cioè, nulla dice riguardo alla distanza di tempo trascorsa tra il momento in cui l’evento dannoso è accaduto, rispetto all’inizio del forte temporale e alla sua ingravescenza, così nella sostanza omettendo di verificare in concreto se l’omissione imputata al Comune di Agrigento, quale prevalente (ma non esclusiva) causa dell’occorso, non potesse ascriversi a mera impossibilità di provvedere, anziché a sua incuria o negligenza.

Il Comune al riguardo è lacunoso limitandosi ad esporre che il sinistro è avvenuto in data 6/10/2013 alle ore 10.20 e che, in quel giorno, ad Agrigento pioveva a dirotto. L’ente ricorrente aggiunge, poi, di non aver potuto sostanzialmente provvedere in relazione alla fuoriuscita delle grate metalliche dal sito stradale di Via delle Viole, stante il carattere improvviso del temporale, ma senza ulteriori specificazioni circa l’effettiva tempistica tra l’inizio delle avverse condizioni atmosferiche, il peggioramento delle condizioni stradali e il verificarsi del sinistro.

Il Comune ha solo evidenziato che il danno all’autovettura rimasta incastrata avrebbe potuto evitarsi se il suo conducente fosse stato più diligente, astenendosi dal percorrere il tratto di strada interessato dalla pozzanghera (che appunto, impediva di accorgersi che le grate metalliche erano state divelte dall’acqua).

In altri termini il Comune non spiega perché non ha potuto provvedere a mettere in sicurezza il tratto di strada in questione, se del caso impedendone il transito.

In tema di custodia della strada, non rileva tanto (e solo) l’attività di prevenzione del Comune rispetto ad un evento atmosferico imprevedibile – aspetto su cui il Comune particolarmente insiste –, ma anche la prontezza della sua reazione rispetto alla potenzialità dannosa della strada di cui esso è custode, per come estrinsecatasi a seguito del suddetto evento atmosferico.

Per tali ragioni la S.C. non è stata messa in condizione di apprezzare la potenziale decisività della complessiva censura svolta dal Comune, dalla sola lettura del ricorso, il che rende il ricorso inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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