Respinto il ricorso di un’automobilista sanzionata per violazione dei limiti di velocità rilevata tramite autovelox

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità, accertata mediante cd. autovelox, non sia indicato se la presenza dell’apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che, di detta segnaletica, sia stata accertata o ammessa l’esistenza. Lo ha ribadito la Cassazione nell’ordinanza n. 23330/2020 pronunciandosi sul ricorso di un automobilista multato per eccesso di velocità ai sensi dell’art. 142 C.d.S., comma 9, e dell’art. 180 C.d.S., commi 1 e 7.

L’uomo, nel rivolgersi alla Suprema Corte, lamentava, tra gli altri motivi, la carenza di motivazione della sentenza impugnata, non essendo possibile capire quali fossero state le prove fornite dall’amministrazione circa la fondatezza dell’accertamento relativo l’irregolarità della segnaletica stradale e la visibilità della postazione di accertamento.

Inoltre censurava la prova della regolarità della segnaletica e della postazione di controllo che nella specie, a suo avviso, non sarebbe stata fornita dall’amministrazione e rispetto alla quale il Tribunale non avrebbe fornito adeguata motivazione. In particolare, sottolineava come fosse erronea l’affermazione circa la non necessarietà della segnalazione della postazione di controllo della velocità in caso di utilizzo di telelaser gestiti direttamente dal personale di polizia. Peraltro, l’amministrazione non avrebbe fornito prova adeguata sul punto.

Gli Ermellini, hanno ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte, in quanto infondate. Il Tribunale, infatti, aveva evidenziato come l’amministrazione avesse correttamente fornito prova documentale dell’osservanza della prescrizione di cui all’art. 142 C.d.S., comma 6 bis., in materia di segnalazione della postazione di controllo per il rilevamento della velocità.

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