La strada luogo dell ‘evento presentava da svariato tempo anomalie al manto (avvallamento dell’asfalto) oggettivamente pericolose per il transito sia di pedoni che di mezzi (Tribunale di Livorno, Sez. dist. di Portoferrario, Sentenza n. 36/2021 del 18/06/2021-RG n. 62/2018)
Viene convenuto a giudizio il Comune di Marciana dai genitori della bambina ferito a seguito di una caduta dalla bicicletta per avvallamento dell’asfalto provocato dalle radici degli alberi.
In particolare, gli attori riferiscono che :
- in data 06/08/2013, verso le ore 10.30, la bambina circolava con la sua bicicletta, mantenendo il lato destro ed a una velocità ridotta, allorquando giunta all’ altezza dell’Hotel, urtava con la ruota anteriore una protuberanza del manto stradale, provocata dalla crescita delle radici degli alberi di pino ivi presenti, perdendo il controllo della bici e cadendo in terra urtando dapprima un motorino in sosta a margine della strada e poi definitivamente a terra in maniera rovinosa, colpita altresì dalla sopravvenuta caduta del motorino parcheggiato;
- subito dopo, la minore è stata prontamente soccorsa da alcuni passanti, tra cui due agenti della Polizia Municipale, e successivamente, vista l ‘entità delle lesioni subite, è stata chiamata l ‘autoambulanza del 118 che ha trasportato la minore al Pronto Soccorso dell ‘Ospedale di Portoferraio dove è stata ricoverata on la seguente diagnosi “frattura zigomo dx frattura pavimento orbita dx, parete mediale seno mascellare con emoseno ;
- il giorno successivo, il 07/08/2013 , valutata la gravità delle lesioni subite, ne è stato disposto il ricovero con trasporto in autoambulanza presso l’Azienda Ospedaliera -Universitaria Mayer di Firenze, dove il giorno successivo è stata sottoposta ad un primo intervento chirurgico per la “riduzione aperta di frattura facciale e inserzione di protesi nelle ossa facciale “;
- in data 11/8/2013, è stata dimessa dall’Ospedale Mayer con diagnosi di “frattura chiusa della parete inferiore dell’orbita ” e con la diagnosi di complicanza “frattura chiusa di altre ossa della faccia”, con 30 giorni di prognosi e l’invito a presentarsi a visita successivamente ;
- dopo essersi sottoposta a diverse visite di controllo, in data 27/02/2014, sempre presso l’Azienda Ospedaliera Mayer, la minore è stata sottoposta ad un ulteriore intervento chirurgico di “rimozione di mezzi di sintesi”;
- dopo un lungo periodo di riabilitazione, in data 18/02/2016 l’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer di Firenze ha rilasciato il certificato di avvenuta guarigione con postumi da valutare in sede medico –legale.
Si costituisce in giudizio il Comune di Marciana Marina eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in quanto l’asserita alterazione del manto stradale sarebbe dovuta alla crescita delle radici dell’albero di pino piantato nelle adiacenze della sede stradale e per tale motivo la responsabilità sarebbe ascrivibile al proprietario dell’albero.
La causa viene istruita con l’escussione dei testimoni e l’espletamento di CTU Medico-Legale e, terminata la fase istruttoria, il Giudice ritiene la domanda, inquadrabile nella responsabilità ex art. 2051 c.c., fondata.
La responsabilità contemplata dall’art. 2051 c.c. si fonda essenzialmente su due elementi fondamentali: 1) l’esistenza di una relazione qualificata (di custodia) tra un soggetto e la cosa fonte della lesione, che si configura allorché sussista l’effettivo potere fisico del soggetto di esercitare sulla cosa un controllo astrattamente idoneo a consentirgli di prevedere, prevenire ed evitare il verificarsi di eventi lesivi connaturati all’intrinseco dinamismo della stessa o all’interferenza di agenti esterni su di essa; 2) il nesso di causalità tra la cosa ed il danno sofferto da chi invoca l’applicazione della predetta norma.
Quindi, a carico del custode della cosa sussiste una presunzione di responsabilità, che può essere superata unicamente dalla prova che l’evento dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più ampi o del termine, comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto del danneggiato.
Le risultanze istruttorie provano i fatti costitutivi della domanda risarcitoria.
Non vi sono dubbi sulla relazione di custodia tra il Comune e la strada luogo dell ‘evento che presentava anomalie al manto, non solo al momento del sinistro ma da svariato tempo, che la rendeva oggettivamente pericolosa per il transito sia di pedoni che di mezzi, come dimostra anche il fatto che in periodo successivo, e a seguito del taglio degli alberi, il Comune ha provveduto al rifacimento del suddetto manto stradale e alla sua messa in sicurezza.
Dalle dichiarazioni testimoniali, risulta confermata la dinamica del sinistro, oltretutto anche i testi di parte convenuta, hanno confermato che il manto stradale, nel luogo dell ‘evento, si trovava alquanto compromesso , riconoscendo altresì dalle foto che mostrate i luoghi del sinistro.
Ne consegue che risulta pacificamente provato che la caduta della minore ha avuto la sua origine proprio nello stato di cattiva manutenzione del manto stradale, sul quale era presente una protuberanza che non era segnalata né visibile con l ‘ordinaria diligenza.
Difatti, il Comune avrebbe dovuto esercitare i connessi doveri di custodia e manutenzione, certamente esigibili tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.
Ciò posto, il Comune di Marciana l’esistenza di un concorso di colpa della persona danneggiata, a causa del difetto di diligenza e attenzione al momento della caduta, ritenuto idoneo a recidere il nesso eziologico tra la cosa e l’evento, in quanto costituente gli estremi del caso fortuito.
Al riguardo, spetta al danneggiato l’onere di provare l’esistenza del nesso causale, mentre al custode spetta l’onere di provare l’esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.
Ebbene, nella nozione di caso fortuito, la giurisprudenza ricomprende, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato, ovvero le ipotesi in cui il comportamento colposo tenuto dal danneggiato o da un terzo sia tale da determinare il verificarsi dell’evento dannoso, sì da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l’evento.
Tuttavia, la maggior cautela, che poteva imporsi alla minore nel passaggio sul luogo evento del sinistro non può spingersi sino al rovesciamento dell’onere probatorio accennato dal Comune, teorizzando cioè che l’utente, che cammina in strada su un luogo che conosce abitando in zona , ivi transita a suo rischio e pericolo , e che dunque debba egli discolparsi dell’esser caduto, fornendo la prova – negativa – di non esser stato disattento o incauto.
Tale impostazione vanifica la connotazione oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c. che viene imputata non a titolo di colpa, bensì in ragione del dato oggettivamente verificabile per cui il fattore di rischio ricade nella sfera di controllo del chiamato in responsabilità.
Ma anche a volere ritenere che il fondo disconnesso presente sulla strada fosse un ostacolo prevedibile ed evitabile, non implica che l’evento lesivo si sia verificato per fatto e colpa del danneggiato che non l’ha previsto né evitato; implica invece la presa d’atto che si è verificato un evento eziologicamente riconducibile ad una condizione di pericolosità della res soggetta al governo e alla custodia del Comune.
L’attrice ha provato il fatto lesivo (la caduta) e il nesso causale con la res (l’anomalia presente sulla strada), il Comune convenuto , invece, non ha fornito la prova liberatoria di cui era gravato, conseguentemente ne viene accertata la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c.
Riconosciuta la responsabilità, il CTU ha accertato che la minore, a segui to del sinistro occorso in data 6/0 8/20 13, ha riportato “un trauma contusivo facciale con ferita lacero -contusa del margine inferiore dell’ orbita destra, frattura dello zigomo di destra, frattura pluriframmentaria del pavimento dell’orbita di destra e frattura della parete mediale del seno mascellare di destra con emoseno, per cui si è reso necessario intervento chirurgico di riduzione delle fratture e stabilizzazione mediante osteosintesi con placca e viti in titanio + innesto di materiale alloplastico sul pavimento orbitario destro, con mezzi di sintesi poi rimossi. Le suddette lesioni sono attualmente stabilizzate, con danno biologico quantificabile con il 7,5% oltre ad un’in validità temporanea certificata in un totale di 90 giorni, di cui 8 gg al 100%, 22 gg al 7 5%, 30 gg al 50% e 30 gg al 25 %.”
Passando alla liquidazione, utilizzando le Tabelle milanesi, si addiviene per il danno biologico all’importo di euro 13.381,50 e complessivi euro 4.653,00 quale risarcimento del danno derivante da invalidità temporanea, euro 1.633,50 per 22 giorni di invalidità temporanea parziale al 75 %, euro 1.4 85,00 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed euro 742,50 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 25 %), per un totale di euro 18.034 ,50.
Il comune di Marciano viene, quindi, condannato al pagamento dell’importo di euro 18.034,50 per danno non patrimoniale e al pagamento dell’importo di euro 3.385,00 per spese di lite.
Avv. Emanuela Foligno
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