B&B in condominio, lecito anche se vietata l’attività di affittacamere

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All’interno del condominio, se in una unità immobiliare di proprietà esclusiva viene svolta l’attività di B&B, non sussiste inosservanza al Regolamento condominiale contrattuale che vieta la destinazione di affittacamere in quanto i due tipi di attività sono qualitativamente differenti (Tribunale di Roma, Sez. V, Sentenza 14559 del 10 luglio 2019)

I Partecipanti al condominio chiamano in giudizio altro partecipante al condominio contestandogli la violazione del regolamento contrattuale di condominio in quanto lo stesso nella propria porzione di immobile svolgeva attività di B&B.

Assumono gli attori che ai fini civilistici vi è piena e perfetta equipollenza tra attività di affittacamere e attività di B&B.

Il Tribunale adito rigetta la domanda poiché infondata.

Sul considerare, o meno, vietata in base al regolamento contrattuale condominiale, l’attività di bed and breakfast il Tribunale evidenzia che l’interpretazione dei casi che limitano la facoltà di godimento delle unità immobiliari deve essere rigorosa.

I Giudici esaminano le definizioni delle due differenti strutture ricettive fornite dalla legge ed evidenziano che è definibile affittacamere “le strutture ricettive composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, collegati funzionalmente tra loro”; mentre è da definirsi B&B “il servizio offerto da parte di coloro che nell’abitazione hanno residenza e domicilio e mettono a disposizione degli alloggiati delle camere con relativi posti letto”.

A disamina eseguita viene rilevato che il B&B ha carattere normalmente non professionale e saltuario e con dimensioni ridotte rispetto a quello di affittacamere.

Secondo i Giudici, laddove le differenze riscontrabili siano rilevanti, evidenziando un minor impatto potenziale dell’attività di B & B sugli interessi da tutelare, assimilare questa attività a quella vietata dal regolamento contrattuale condominiale rappresenta una forzatura contrastante con il canone di interpretazione rigoroso delle clausole che implicano vincoli al libero esercizio dei poteri e delle facoltà spettanti ali partecipanti al condominio.

Viene dunque ritenuto che essendo il B&B una forma di ospitalità a pagamento, gli avventori possono essere assimilati a ospiti del nucleo familiare, con la conseguenza che non è possibile assimilare quantitativamente e qualitativamente l’attività di B & B e quella di affittacamere.

Il Tribunale rigetta la domanda di illegittimità avanzata dai condomini e in considerazione della novità della questione trattata dispone l’integrale compensazione delle spese di lite.

La redazione giuridica

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