Ai fini della determinazione dell’obbligo al contributo al mantenimento del genitore non collocatario il parametro di riferimento è da rinvenirsi nel reddito netto spendibile che non è sottratto agli obblighi di rigorosa prova (Corte d’Appello di Milano, Sez. fam., Sentenza n. 3060 del 9 luglio 2019)

La Corte milanese si pronuncia sull’impugnazione proposta avverso la Sentenza del Tribunale di Milano n. 9641 del 26 settembre 2017.

Tale pronunzia veniva resa a definizione del procedimento di separazione personale dei coniugi e prevedeva, tra le altre, un obbligo in capo al padre a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie di € 900,00 mensili oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.

L’uomo propone appello impugnando esclusivamente il capo della sentenza relativo al contributo al mantenimento delle figlie eccependone la sproporzione rispetto alle sue capacità economiche.

La Corte d’Appello ritiene infondato il gravame proposto dall’uomo.

Viene evidenziato che in primo grado era stato considerato che l’uomo aveva documentato per l’anno 2014 un reddito netto medio mensile di € 1273,00 che però doveva considerarsi “poco indicativo delle effettive capacità economica della parte in ragione degli oneri dallo stesso sostenuti avendo documentato un canone di locazione di € 630,00.

Tale valutazione secondo la Corte è pienamente condivisibile in quanto l’uomo, gravato del predetto canone mensile a titolo di locazione per la propria abitazione, aveva accettato in sede di Udienza presidenziale di versare quale contributo al mantenimento delle 2 figlie l’importo mensile di € 600,00 con ciò giungendo all’incongruo e illogico risultato di esaurire la propria disponibilità mensile.

E’ chiaro, dunque, che l’uomo non esaurisce le proprie risorse economiche come risultanti dall’unica dichiarazione dei redditi dell’anno 2014 prodotta in giudizio.

La Corte quindi ha tenuto in considerazione l’inattendibilità dell’uomo e l’omissione da parte di quest’ultimo di produrre le dichiarazioni dei redditi più recenti.

Per tale ragione la sentenza di primo grado viene integralmente confermata.

La redazione giuridica

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