Rigettato il ricorso di Vodafone contro la decisione del TAR Lazio che stabiliva l’obbligo di indennizzo automatico degli utenti per la pratica delle bollette a 28 giorni

La VI sezione del Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso promosso da Vodafone contro la sentenza del Tar Lazio che confermava l’obbligo di indennizzo in favore degli utenti deciso dall’Autorità Garante delle Comunicazioni in relazione alla vicenda delle bollette a 28 giorni.

Come riferisce il Codacons, intervenuto in giudizio a tutela dei diritti dei consumatori, i Giudici, nella sentenza n. 00879/2020, hanno definito “eccentrica” e “sleale” la scelta di ricorrere alle fatturazioni a 28 giorni.

Una scelta, nello specifico, che presenta  due “aspetti eversivi”: il “richiamo a una cadenza temporale estranea, se non contraria agli usi commerciali inveterati ab immemorabili”; il tentativo degli operatori telefonici di “forzare il sistema dell’autonomia tariffaria eludendo gli obblighi previsti dalla normativa in materia “per dissimulare l’aumento tariffario e renderlo poco o nient’affatto intelligibile ai consumatori, in contrario avviso alla regola di trasparenza stabilita ai fini dell’esatta definizione delle regole del rapporto e della comparabilità di esse con quelle di altri operatori”.

La slealtà risiede, invece, nell’aver indotto l’utente, grazie all’apparente piccolo scarto tra 28 giorni e mese intero, “a sottovalutare tal sottile discrepanza e non cogliere fin da subito il predetto aumento” nonché a “rappresentare a se stesso e con la dovuta immediatezza” come, attraverso la contrazione della periodicità di tariffazione, il gestore telefonico arrivasse a percepire, nel corso di un anno, il corrispettivo per 13, anziché per 12 volte.

Il Consiglio di Stato, inoltre, nel respingere il ricorso di Vodafone, si è soffermato sulla correttezza dei rimborsi automatici disposti dall’Agcom, affermando che l’Autorità Garante delle Comunicazioni non ha esercitato un potere sanzionatorio vero e proprio, ma “ha attivato il rimedio generale posto dalla legge  sull’ordinamento delle Autorità di regolazione”.

L’indennizzo, infatti, “ha una funzione di corrispettività o di carattere sostitutivo del bene che è stato trasferito”. Nel caso di specie, l’erogazione gratuita della prestazione “sostituisce la somma di danaro che è stata prelevata dalla generalità degli utenti con il sistema di fatturazione in esame”.

L’indennizzo, quindi, non impone ai gestori “alcuna erogazione patrimoniale né in denaro, né in servizi, né in alcunché d’altro che non sia, da un lato, il mero riallineamento (ovviamente, d’ufficio) della cadenza mensile di fatturazione e, dall’altro, il conseguente conguaglio (sempre d’ufficio) per il disallineamento cagionato da una fatturazione a cadenza diversa”.

La redazione giuridica

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