Buca sull’asfalto e danni all’auto, l’onere della prova resta al danneggiato

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Mancanza di pezzi di asfalto e responsabilità per custodia

La presenza di una buca sull’asfalto non comporta automaticamente la responsabilità del Comune. In caso di danni al veicolo, spetta sempre al danneggiato dimostrare la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso e l’effettiva riconducibilità dei danni subiti (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 2 dicembre 2025, n. 31462).

La vicenda

Citato a giudizio è il Comune di Lamezia Terme per i danni riportati dalla autovettura a seguito di un incidente stradale imputabile alle cattive condizioni del fondo stradale. La domanda viene rigettata dal Giudice di Pace di Lamezia Terme e il Tribunale di Lamezia Terme conferma la decisione di primo grado.

Il danneggiato sostiene che né la dinamica dell’incidente e, in particolare, il nesso di causa tra cosa in custodia ed evento dannoso, né i danni conseguentemente subiti dalla autovettura, specificamente allegati nell’atto introduttivo, erano stati contestati dal Comune, onde, il Giudice di appello, in riforma della sentenza impugnata, avrebbe dovuto pronunciare esclusivamente sulla sussistenza, o meno della responsabilità del Comune di Lamezia Terme, dovendo sia l’evento che il danno ed il nesso causale essere considerato come circostanza non contestata e dunque pacifica tra le parti.

Buca sull’asfalto, l’onere della prova spetta al danneggiato

Il ragionamento non è fondato. Il Giudice d’appello ha affermato che “era onere dell’attore in primo grado provare il fatto generatore del danno relativamente al quale è stato chiesto il risarcimento, e cioè il danneggiamento materiale subito dalla vettura a causa di una buca sull’asfalto ricoperta d’acqua presente sul tratto stradale. Tale fatto storico, comunque, è stato contestato dal Comune sin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, e quindi non poteva dirsi provato ex art. 115, comma 1, c.p.c. in applicazione del principio di non contestazione”. La valutazione del contenuto dell’atto di costituzione operata dal Giudice d’appello risulta del tutto condivisibile.

Le contestazioni svolte dal Comune sono idonee a configurare una radicale e specifica contestazione delle circostanze di fatto allegate dall’attore a sostegno della sua domanda, le quali, pertanto, come correttamente ritenuto dal Giudice d’appello, avrebbero dovuto da quello essere dimostrate.

Il ricorrente si duole anche della valutazione di inattendibilità, da parte del Tribunale, di uno dei propri testimoni, indicato come terzo trasportato a bordo della autovettura del danneggiato al momento dell’incidente. Ebbene anche questa censura non coglie nel segno in quanto non è vero che il teste sia stato ritenuto inattendibile in quanto incapace a testimoniare. Al contrario, dato atto che la situazione di incapacità del teste non era stata eccepita e non era rilevabile di ufficio, il Giudice di secondo grado si è limitato ad affermare che ciò non impediva di valutare l’attendibilità dello stesso: ciò che, del resto, è conforme a consolidata giurisprudenza di legittimità. E tale attendibilità ha valutato negativamente, con una motivazione ampia e dettagliata, relativa alla contraddittorietà delle dichiarazioni rese dallo stesso, non sulla base della predetta incapacità.

Il difetto di prova sulla dinamica dell’incidente

Ancora, il ricorrente sostiene che i Giudici di merito avrebbero disatteso le conclusioni contenute nella relazione del consulente tecnico di ufficio in ordine ai danni subiti dalla autovettura in conseguenza dell’incidente, senza una adeguata e logica motivazione e facendo riferimento a circostanze a suo dire estranee al giudizio.

In buona sostanza, viene censurata l’entità dei danni che avrebbe subito l’autovettura a seguito dell’incidente. La domanda è stata, però, rigettata (in primo luogo) per il difetto di prova sulla dinamica dell’incidente e, quindi, del nesso di causa tra cosa in custodia ed evento dannoso; e ciò è, di per sé, sufficiente ad escludere la dedotta responsabilità del Comune. Conseguentemente, non hanno rilievo concreto le questioni relative ai danni subiti dal veicolo dell’attore ed alla loro effettiva riconducibilità all’incidente, in quanto si risolvono nella contestazione della prudente valutazione delle prove (ivi inclusa la consulenza tecnica di ufficio) e del giudizio di attendibilità dei testimoni da parte del Tribunale, valutazioni che risultano correttamente effettuate e sostenute da una motivazione adeguata, non contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile in Corte di Cassazione.

Il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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