Inadempimento e risoluzione contrattuale nei contratti collegati

0
risoluzione-contrattuale

Vi è una regola di proporzionalità, che permette la risoluzione solo quando l’inadempimento sia rilevante nell’economia del rapporto che, nel caso di negozi ritenuti collegati, dovrebbe riguardare l’intera operazione emergente dal loro contesto complessivo. La Corte di Cassazione chiarisce come, nei contratti collegati, la risoluzione contrattuale per inadempimento richieda una valutazione complessiva del comportamento di tutte le parti coinvolte. L’analisi frammentaria non è sufficiente: occorre considerare l’intero contesto negoziale e gli obblighi reciproci per stabilire se l’inadempimento giustifichi la risoluzione (Corte di Cassazione, II civile, ordinanza 16 dicembre 2025, n. 32754).

I fatti

Con tre diversi atti di citazione viene convenuta in giudizio la società I. lamentando l’inadempimento della società al contratto di compravendita immobiliare intervenuto tra essa e P.V. uno degli attori il 28.11.2006 -che si prospettava come integrato, quanto al prezzo, come da scrittura privata coeva – e al contratto intervenuto il 5.2.2007, seguito dall’integrazione del 22.3.2007 quanto alla proroga del termine inizialmente pattuito per i lavori, con P.A. (altro attore); avevano chiesto la risoluzione dei contratti, con le pronunce conseguenti e con condanna della società anche al risarcimento dei danni che assumevano di aver subito…

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU SIAF – LA COMMUNITY PER SANITARI, AVVOCATI, GIUDICI E ORGANISMI DI MEDIAZIONE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui