Un’autoarticolato parcheggiato in divieto di sosta sulla corsia di scorrimento e un urto mortale che costa la vita a un’automobilista. La vicenda offre l’occasione per chiarire come si valuta il concorso di colpa nei sinistri stradali e quando può essere esclusa la presunzione di pari responsabilità tra i conducenti, alla luce delle concrete modalità dell’incidente e del comportamento della vittima (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 13 novembre 2025, n. 29974).
I fatti
I congiunti dell’automobilista deceduta chiedono la condanna al risarcimento dei danni patiti iure proprio e iure hereditatis.
Deducono gli attori che la defunta, mentre alla guida dell’autovettura percorreva la strada in direzione Roma Centro, giunta all’altezza della stazione Anagnina della metropolitana, urtava con la parte anteriore sinistra la parte posteriore destra del rimorchio agganciato all’autoarticolato, parcheggiato in divieto di sosta sulla corsia di scorrimento sul lato sinistro della carreggiata a senso unico di marcia. A causa dell’impatto la parte sinistra dell’autovettura andava completamente distrutta con sfondamento del parabrezza e la donna riportava gravissime lesioni, che ne provocavano il decesso prima ancora che giungesse al Pronto Soccorso del Policlinico Casilino.
Sostengono gli attori come l’evento fosse ascrivibile alla responsabilità esclusiva del conducente del mezzo pesante, il quale con imprudenza, negligenza e imperizia, nonché in violazione dell’art. 158 CdS, aveva parcheggiato l’autoarticolato sulla via di scorrimento in modo pericoloso e senza alcuna segnalazione, occupando completamente la terza corsia di marcia, destinata al sorpasso, in modo tale che un automobilista, nell’effettuare tale manovra, non avrebbe potuto evitarlo. Per contro, la condotta della donna non aveva avuto alcuna efficienza causale nella verificazione del sinistro, potendo al più essere considerata quale causa meramente concorrente con quella ben più grave del camionista.
Concorso di colpa tra autoarticolato e defunta
Il Tribunale di Roma, accerta il concorso colposo dell’autoarticolato e della defunta, rispettivamente, nella misura del 10% e del 90%. Successivamente, la Corte d’appello dichiara la sua condivisione della sentenza impugnata, facendone proprio il percorso motivazionale.
In proposito i Giudici di secondo grado osservano (riguardo il comportamento del conducente dell’autoarticolato), che aveva parcheggiato in modo irregolare il suo mezzo, dovesse essere considerata quale turbativa alla circolazione, l’incidente si era verificato in orario diurno alle 14.50, la velocità di marcia dell’automobile era superiore al limite esistente, la conformazione della strada (rettilinea, pianeggiante e a tre corsie), le buone condizioni meteorologiche, le dimensioni dell’autoarticolato, consentivano un perfetto avvistamento del mezzo e, conseguentemente, di fare agevolmente una manovra di emergenza, di frenata o di sterzata, neppure tentate.
L’intervento della Cassazione
Preliminarmente il ricorso è improcedibile in ordine alla tempestività dell’impugnazione, in assenza della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima.
In ogni caso, quand’anche così non fosse, sarebbe comunque inammissibile. Come sopra illustrato viene lamentato che i Giudici di appello avrebbero pronunciato senza alcuna motivazione
Così non è. La Corte d’appello ha esaminato il profilo afferente alle condizioni soggettive della vittima (“quale fosse lo stato fisico della vittima, l’incidente si verificò per responsabilità preponderante della donna”), rendendo evidente che sul punto non ha espresso una ratio decidendi, ma ha specificato le ragioni alla base della prevalenza dell’apporto causale nell’accaduto a carico della vittima.
La presunzione di pari responsabilità
I ricorrenti lamentano anche che la Corte d’appello non abbia inquadrato la fattispecie nell’art. 2054, comma secondo, c.c.., poiché, in assenza di prova certa in ordine al grado di colpa dei due conducenti, si sarebbe dovuto fare applicazione della presunzione di pari responsabilità prevista nell’indicata norma. 4.1.
Ebbene, la presunzione invocata di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054, comma secondo, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro.
Ciò rimarcato, nel caso di specie la Corte d’appello, ha provveduto alla ripartizione della responsabilità in concreto sulla base degli specifici elementi già indicati. Come già detto, pur integrando la condotta dell’ autoarticolato una turbativa alla circolazione, l’incidente ebbe a verificarsi: in ora diurna (alle ore 14.50); la velocità tenuta dalla vittima era superiore al limite consentito; la strada era rettilinea, pianeggiante, e a tre corsie; le condizioni metereologiche erano buone; le dimensioni del veicolo tamponato (un autoarticolato). Tutte queste condizioni sono state ritenute idonee a permettere “un perfetto avvistamento del mezzo e, conseguentemente, di operare in modo del tutto agevole, una manovra di emergenza, di frenata o di sterzata, neppure tentate”.
Conclusivamente, il ricorso viene dichiarato improcedibile.
Avv. Emanuela Foligno





