Bypass gastrico eseguito erroneamente provoca peritonite post intervento e successivo decesso del paziente (Cassazione civile, sez. III, 26/04/2022, n.12965).

Bypass gastrico provoca complicanze al paziente che poco dopo l’intervento decede.

Il Policlinico propone ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano esponendo che:

– i congiunti del paziente deceduto avevano convenuto la deducente per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al decesso, indicato come causato dalla negligente e imperita messa in opera e complessiva gestione di un intervento chirurgico di bypass gastrico;

– allegavano, in particolare, che non erano stati eseguiti i previ necessari accertamenti, e che la peritonite insorta dopo il primo intervento, cui era seguita la laparoscopia d’urgenza per ischemia digiunale senza esito fausto, era stata diagnosticata in decisivo ritardo;

– il Tribunale aveva accolto la domanda attorea, respingendo invece quella di regresso, osservando che presupponeva la domanda di responsabilità nei confronti del Medico, invece esclusa;

– la Corte di appello accoglieva parzialmente quest’ultimo in punto di riduzione del danno parentale del padre statuita in prime cure, e lo respingeva in punto di domanda di regresso, osservando che, nonostante dalla CTU officiosa fossero emersi profili di colpa del Medico, non vi era stata domanda attorea o in manleva o in estensione per indicazione di responsabilità nei suoi confronti.

Il Policlinico prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 2055,1292,1297,1298, c.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che con la domanda di regresso aveva chiesto la ripetizione della quota di quanto pagato agli attori, in ragione della misura della responsabilità del Chirurgo che aveva preso in carico il trattamento della paziente; con il secondo motivo lamenta che la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, sia in secondo grado, sia in prime cure, era stato espressamente domandato l’accertamento della responsabilità del Chirurgo ai fini del regresso.

I motivi sono fondati.

In tema di responsabilità medica, riguardo al regime anteriore alla L. n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell’art. 1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, la quale trova fondamento nell’assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall’utilizzazione di terzi ausiliari nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che dev’essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l’imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell’art. 2049 c.c..

Ciò significa che nel rapporto interno tra la Struttura e il Medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa di quest’ultimo deve essere ripartita in misura di regola paritaria secondo il criterio presuntivo dell’art. 1298 c.c., comma 2 e art. 2055 c.c., comma 3, atteso che, diversamente, l’attribuzione di un diritto di regresso, ovvero rivalsa, integrale ridurrebbe il rischio d’impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio d’insolvibilità del medico convenuto, in ipotesi, con l’azione di rivalsa, distinta, quest’ultima da quella propriamente di regresso che presuppone la nascita di un’obbligazione, avente il medesimo titolo, in capo ai condebitori solidali a seguito dell’integrale adempimento dell’obbligazione originaria da parte di uno di essi.

Per ritenere superata tale regola non basta, quindi, ritenere che l’inadempimento fosse ascrivibile propriamente alla condotta del Medico per avere eseguito l’errato intervento di bypass gastrico, ma occorre considerare il composito titolo in ragione del quale la struttura risponde del proprio operato.

Gli attori hanno svolto domanda nei soli confronti della Struttura lamentando, appunto, la cattiva esecuzione del bypass gastrico, ma questo, per una ragione logica, non può escludere l’azione di rivalsa della prima nei confronti del Medico. La Struttura ha esercitato la rivalsa, e già questo basta, in termini ricostruttivi generali, a intendere che sia stata chiesta la ripetizione della quota derivante dalla misura di responsabilità in discussione a seguito delle domande attoree, se non con profili aggiuntivi eventualmente allegati autonomamente.

Pertanto, opera la presunzione di pari quota di responsabilità.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rinvia alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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