Respinto il ricorso di un motociclista che chiedeva a Roma Capitale il ristoro dei danni subiti a causa della caduta dallo scooter dovuta alla presenza di una buca su una strada privata

Con l’ordinanza n. 25477/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un motociclista che aveva convenuto in giudizio il Comune di Roma Capitale chiedendo il risarcimento dei danni subiti in seguito alla caduta dallo scooter a causa di una buca sulla strada, coperta da acqua piovana, non visibile e non segnalata.

Il Comune si era costituito negando la propria responsabilità e eccependo il difetto di legittimazione passiva, trovandosi la buca in questione in una strada privata, di cui l’Ente non era nemmeno custode.

Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda attorea ritenendo non provato l’obbligo di custodia e quindi di manutenzione sulla strada in questione in capo al Comune di Roma. La Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado evidenziando come non fosse provata la destinazione a uso pubblico della strada in cui si era verificato l’incidente, onere gravante sull’appellante. Difatti solo la dimostrazione di tale destinazione avrebbe comportato un obbligo in capo al Comune di manutenzione sulla strada vicinale.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte il ricorrente lamentava la mancata considerazione, da parte della Corte d’appello, dell’esercizio di specifici poteri da parte di Roma Capitale sulla strada in questione, apponendovi segnaletica stradale e compiendo altri interventi, che avrebbero dimostrerato la responsabilità, in capo al Comune, della sicurezza e vigilanza della strada.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto il motivo di doglianza inammissibile.

Il Collegio distrettuale, infatti, aveva adeguatamente valutato gli elementi probatori disponibili, ritenendo però non provata la destinazione pubblica della strada in oggetto, e pertanto aveva escluso un obbligo di manutenzione in capo al Comune di Roma, tramite una motivazione, sia da un punto di vista giuridico che logico, scevro di vizi e pertanto non sindacabile. 

La redazione giuridica

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