Riconosciuta per la patologia discoartrosica un’inabilità del 5%; esclusa, invece, la natura lavorativa del disturbo uditivo lamentato

Con l’ordinanza n. 10608/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un cittadino che aveva agito in giudizio al fine di vedersi riconoscere l’origine professionale di una patologia discoartrosica. La Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto la pretesa evidenziando come l’attività svolta di stuccatore, infatti, comportasse “il mantenimento di posture incongrue in fase di stesura degli intonaci, con costante impegno degli arti superiori…, con conseguenti abnormi sollecitazioni, soprattutto del tratto cervicale del rachide”; peraltro l’attività di movimentazione manuale dei carichi, riferita dal lavoratore e dal datore, poteva “aver svolto un significativo ruolo concausale nel determinismo delle manifestazioni spondilodiscoartrosiche a carico del distretto lombo sacrale del rachide”. Da lì il riconoscimento del danno nella misura del 5%, sul presupposto di una condizione di spondilodiscoartrosi di media entità; una percentuale che, unificata a quelle di inabilità già riconosciuta, determinava un danno biologico pari al 16%.

Il Collegio territoriale, invece, disposta una nuova c.t.u. e in base all’esito della stessa, aveva escluso l’origine professionale del disturbo uditivo lamentato ricorrente (sul rilievo che la sua attività non comportasse esposizione a rumore) nonché di una patologia polmonare (per mancata esposizione, nello svolgimento delle mansioni, a polveri di silice libera), oltre che per la aspecificità del reperto radiologico e la negatività di una TAC al torace.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte il danneggiato deduceva che il Collegio distrettuale avesse errato nel non tenere in considerazione le prove raccolte e i documenti depositati e nel demandare al c.t.u. il compito di valutare, in base agli elementi di prova in atti, l’esistenza o meno del nesso causale tra l’attività lavorativa ed il danno subito; la sentenza impugnata – a suo dire – avrebbe anche omesso di rispondere alle osservazioni mosse dall’attuale ricorrente alla c.t.u.

L’uomo, inoltre, censurava la decisione d’appello per avere escluso l’origine professionale della ipoacusia e della silicosi polmonare, malattie non tabellate, limitandosi a generiche affermazioni, non correlate all’intero quadro istruttorio ed omettendo di applicare, ai fini del nesso causale, il criterio di elevata probabilità; in tal modo la sentenza impugnata sarebbe incorsa in violazione di legge, sia quanto agli oneri di prova posti a carico delle parti in materia di malattie non tabellate e sia riguardo alla motivazione.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto inammissibili le doglianze proposte in quanto contenenti unicamente critiche alla valutazione delle prove come eseguita dai giudici di appello, al di fuori del perimetro di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., con plurimi rinvii alle prove testimoniali, alle valutazioni del c.t.u. e alle osservazioni mosse dal c.t.p., peraltro non trascritte neanche nelle parti essenziali, rilevanti ai fini di causa.

Neppure era ravvisabile – hanno sottolineato dal Palazzaccio – la dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., che presuppone una inversione degli oneri di prova, atteso che la sentenza impugnata si era conformata all’indirizzo giurisprudenziale sulla distribuzione dell’onere di prova in caso di malattia non tabellata.

La redazione giuridica

Hai vissuto una situazione simile e vuoi ottenere, in breve tempo, il riconoscimento dei tuoi diritti? Scrivici per una consulenza gratuita di procedibilità a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Ernie e protrusioni discali lombo sacrali da malattia professionale

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui