Respinto il ricorso del Ministero della Salute contro la condanna al pagamento dell’indennizzo di legge in favore di un uomo affetto da epatopatia cronica correlata a emotrasfusione

Con l’ordinanza n. 10384/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato dal Ministero della Salute contro la condanna da parte da parte dei Giudici del merito al pagamento dell’indennizzo ex articolo 1 legge 210/92 in favore di un cittadino affetto da epatopatia cronica HCV correlata a emotrasfusione subita nel 1985 nel corso di un intervento chirurgico.

In particolare, rilevando che solo il 10.5.07 l’assistito aveva avuto consapevolezza della persistenza dell’infezione, la Corte territoriale aveva escluso la decadenza.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, l’Amministrazione ricorrente deduceva che la sentenza impugnata avesse trascurato che la consapevolezza della patologia era già insorta nel 1994, secondo le risultanze di un documento della commissione medico ospedaliera, e che il termine prescrizionale quinquennnale decorreva da tale momento, essendo quindi spirato. Eccepiva poi che la sentenza impugnata avesse trascurato il decorso del termine quinquennale di prescrizione e la decorrenza dello stesso dalla conoscibilità della patologia con ordinaria diligenza.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto infondati i motivi di doglianza.

“Il primo motivo è infondato – hanno chiarito dal palazzaccio – atteso che il fatto dedotto dalla parte è stato comunque valutato (e niente affatto ignorato) dalla corte di merito, la quale ha rilevato al riguardo, sulla base dei documenti esaminati dal consulente e dal giudice di prime cure, che solo nel 2007 si è avuta la piena consapevolezza della persistenza dell’infezione e dunque dell’irreversibilità del danno epatico”.

“A tale affermazione – ha sottolineato la Cassazione – si ricollega l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, atteso che, ancorata la conoscenza del danno come sopra indicato, il termine di prescrizione non è decorso. Va peraltro rilevato che, trattandosi non di risarcimento del danno ma di indennizzo, dovuto per patologia precedente la legge del 1992, il termine prescrizionale applicabile è decennale e non quinquennale”.

La redazione giuridica

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