Accolto il ricorso degli eredi di un uomo che aveva riportato lesioni a seguito della caduta su un tombino non segnalato in un tratto stradale gestito dall’ANAS

Aveva convenuto in giudizio l’ANAS chiedendo il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della caduta su un tombino non segnalato collocato all’esterno della sede stradale. A sostegno della domanda, l’attore esponeva che alle ore 21,30 circa del 5 luglio 2000, mentre percorreva la strada statale n. 407 a bordo della propria auto, era stato costretto ad effettuare una sosta presso una piazzola. Dopo aver oltrepassato il guard-rail, era caduto in un tombino situato a brevissima distanza dalla sede stradale, scoperto e privo di qualsiasi protezione, realizzato dalla società convenuta per il convogliamento delle acque reflue. A seguito della caduta, aveva riportato una grave frattura con conseguenze invalidanti permanenti.

Il Tribunale, inquadrata la domanda nella fattispecie dell’art. 2043 cod. civ., l’aveva rigettata e così aveva fatto anche la Corte di appello.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, gli eredi del danneggiato deducevano che la sentenza avrebbe fatto un’errata applicazione delle norme in materia di custodia, rigettando la domanda di risarcimento in difetto di ogni prova circa l’esistenza del caso fortuito. In particolare, il tombino era assoggettato alla manutenzione dell’ANAS e l’ente avrebbe dovuto prevedere anche la possibilità che un utente della strada possa scavalcare il guard-rail, per cui tale comportamento non sarebbe anomalo e non potrebbe avere rilievo ai fini del diritto al risarcimento.

Gli Ermellini, con l’ordinanza n. 34886/2021, hanno effettivamente ritenuto di aderire alle doglianze proposte.

Per la Cassazione, la Corte d’appello aveva scrutinato la domanda di risarcimento sia sotto il profilo della violazione dell’obbligo di custodia (art. 2051 cod. civ.) che sotto quello della regola generale in tema di responsabilità da fatto illecito (art. 2043 cod. civ.) e l’aveva ritenuta infondata sotto tutti e due i punti di vista. La Corte di merito, peraltro, non aveva negato che a carico dell’ANAS sussistesse un obbligo di custodia in ordine al tombino nel quale si era verificata la caduta del danneggiato, così come non aveva escluso il danno; essa, invece, aveva rigettato la domanda sul rilievo, considerato decisivo, per cui il comportamento tenuto dal danneggiato, colposo e del tutto imprevedibile, integrava gli estremi del caso fortuito, di modo che doveva considerarsi interrotto il nesso causale tra il fatto dannoso e il danno riportato. Ed era giunta a tale conclusione richiamando la giurisprudenza di legittimità in argomento.

Ciò premesso, il Collegio ha rilevato che la stessa Cassazione, sottoponendo a revisione i principi sull’obbligo di obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

I Giudici di Piazza Cavour hanno inoltre ricordato che la responsabilità del custode, di cui all’art. 2051 cod. civ., è esclusa dalla condotta colposa della vittima che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile.

Nel caso in esame, la Corte di merito non aveva fatto in tutto buon governo di questi principi. La sentenza impugnata, infatti, aveva correttamente osservato che il fatto di scavalcare il guard-rail nel buio della sera e in una zona non adibita al transito dei veicoli e dei pedoni costituiva un uso della sede stradale “non conforme alla sua destinazione ordinaria”. Di talché da simile comportamento era lecito dedurre l’esistenza di un comportamento colposo della vittima. Ciò che mancava del tutto nella sentenza, però, era la verifica della possibile esistenza di una responsabilità concorrente dell’ANAS, consistente nell’aver lasciato aperto e incustodito un tombino che era comunque assoggettato al suo obbligo di custodia. Una volta riconosciuto — come la sentenza implicitamente faceva nel caso in esame — che quel tombino era soggetto a manutenzione e controllo da parte dell’ANAS, il fatto puro e semplice che esso si trovasse al di là del guard-rail non consentiva alla società custode di lasciarlo aperto e privo di segnalazione, posto che quel luogo era comunque raggiungibile da parte di un utente della strada (tant’è che era stato raggiunto dalla vittima, nel caso in esame). Da li il rinvio del caso al Collegio distrettuale per un nuovo esame finalizzato a verificare se sia o meno configurabile un concorso di responsabilità dell’ANAS ai sensi dell’art.2051 cod. civ., rilevante ai fini dell’eventuale risarcimento del danno in proporzione dell’entità del possibile concorso (art. 1227 cod. civ.).

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2 Commenti

  1. Giunto all’altezza del numero civico 286 di detta via, ho fermato l’autoveicolo per far scendere un ragazzo atteso dal proprio genitore.
    Appena ripresa la marcia, dopo qualche metro, ho avvertito un forte rumore echeggiante in modo cupo e fragoroso nella parte anteriore del veicolo e precisamente sotto il vano motore.
    All’incidente era presente il padre del ragazzo sceso dall’autoveicolo.
    L’incidente era stato causato dal ribaltamento di un coperchio di un chiusino, in ghisa, di forma rettangolare, di un pozzetto di una fognatura o altro, situato fuori dalla propria sede naturale.
    In seguito a tale incidente, il veicolo riportava svariati danni alla carrozzeria ed al motore, particolarmente sotto la parte anteriore sinistra.
    A mio modesto avviso (non sono un legale) la responsabilità è da imputare esclusivamente al Comune, ente proprietario della strada, per il combinato disposto degli artt. 2043 e 2051 c.c.
    Ho prodotto al Comune una richiesta di risarcimento danni ma l’impiegato addetto ai sinistri mi ha accennato che in questi casi il Comune non è reswponsabile perchè trattasi di caso fortuito.
    Cosa ne pensate ?

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