La vittima subisce danni a causa di una caduta sull’autobus per una brusca manovra del conducente. La Cassazione enuncia un importante principio di diritto: “La liquidazione del danno biologico per lesioni cd. micropermanenti soggiace ai criteri del Codice delle Assicurazioni anche quando ii danno si verifichi nell’ambito di un contratto di trasporto su un veicolo a motore” (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 25 maggio 2025, n. 13885).
La caduta sull’autobus e la richiesta di risarcimento
La vittima cita a giudizio la Concessionaria del trasporto pubblico locale, per ottener la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro occorsole il 27 febbraio 2016. In particolare, la donna, dopo essere salita sull’autobus di linea, era caduta all’interno dello stesso a causa della brusca manovra di ripartenza del conducente.
Il Tribunale veneto, nel pronunciare la responsabilità del vettore ai sensi dell’art. 1681 c.c., liquida il danno non patrimoniale subito (corrispondente a un’invalidità permanente quantificata dal C.T.U. nella percentuale del 3-4%) utilizzando il sistema delle tabelle.
La decisione viene impugnata dalla Concessionaria, la quale lamenta che la liquidazione del danno biologico cd. micropermanente sarebbe dovuta avvenire sulla scorta del parametro contemplato dall’art. 139 CdA.
La Corte d’appello di Venezia rigetta l’appello, confermando l’inquadramento della fattispecie nell’art. 1681 c.c., anche tenuto conto che “l’appello non aveva neppure indicato quale fosse la norma del codice stradale violata dall’autista, ergo non ha ritenuto corretto applicare le regole del sinistro verificatosi nella circolazione di veicoli a motore”.
L’intervento della Cassazione
Con una unica doglianza, la società ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 122 e 139 D.Lgs. n. 209/2005, per aver ritenuto inapplicabile, nonostante la causa dell’evento lesivo fosse palesemente riconducibile alla circolazione stradale (irrilevante essendo, a tal fine, il titolo contrattuale della responsabilità della società esercente il servizio di trasporto pubblico di linea), le norme sulla circolazione stradale. Il motivo è fondato.
L’art. 139 CdA delinea il proprio ambito di applicazione con riferimento al “risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti”.
Elemento dirimente, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, è il collegamento eziologico dell’evento lesivo della salute rispetto alla circolazione stradale.
L’applicazione del Codice delle Assicurazioni
Già in passato la Cassazione (n. 4509/2022) ha evidenziato che quando si discorre di danni asseritamente derivanti dalla circolazione stradale, la circostanza dell’avvenuto danneggiamento di un soggetto impegnato in detta circolazione non assume di per sé alcun rilievo determinante. Ciò che occorre per qualificare la causa del danno derivante dalla circolazione stradale è la fonte del danno, ovverosia, che nella circolazione stradale sia impegnato il danneggiante, sì che possa ricondursi la causa efficiente del pregiudizio denunciato a quella specifica fonte di danno.
Dal punto di vista della causalità materiale, è evidente che tale collegamento sussiste anche quando la circolazione stradale è correlata all’esecuzione di un contratto di trasporto in favore del soggetto che poi ne viene danneggiato. In tal caso, infatti, l’obbligo del trasportare implica necessariamente un’attività di circolazione, ego: “qualunque danno causato da un veicolo senza guida di rotaie è un danno causato dalla “circolazione”, non ha importanza che il veicolo sia fermo o in movimento, né che il danno sia arrecato dallo spostamento del mezzo o di sue parti, né, infine, che si sia verificato su area pubblica o privata.
Danno biologico originato dalla circolazione stradale
Ebbene, essendo in concreto un danno biologico originato dalla circolazione stradale, la liquidazione delle lesioni micropermanenti dovrebbe essere effettuata con un criterio diverso da quello ivi previsto, per il sol fatto che il titolo della responsabilità dedotto ha natura contrattuale (art. 1681 c.c.) anziché extracontrattuale (art. 2054 c.c.).
Nella prospettiva del danneggiato, assume il rango inviolabile dell’interesse leso (vale a dire il diritto alla salute), la cui tutela “è compresa tra le obbligazioni del vettore, che risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e “se l’inadempimento dell’obbligazione determina (…) anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell’azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all’espediente del cumulo di azioni”.
Dalle considerazioni svolte deriva l’accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, affinché proceda alla liquidazione del danno occorso alla donna sulla scorta dei criteri di cui all’art. 139 CdA in applicazione del seguente principio di diritto:
“La liquidazione del danno biologico per lesioni cd. micropermanenti soggiace ai criteri di cui all’art. 139 D.Lgs. n. 209 del 2005 quand’anche il danno si verifichi nell’ambito di un contratto di trasporto su un veicolo a motore”.
Avv. Emanuela Foligno