La presenza di ghiaccio era altamente prevedibile, sicché la caduta sulla lastra dell’attore è da imputarsi a un difetto della prudenza e della attenzione esigibili nell’occasione (Tribunale di Chieti, Sentenza n. 603/2021 del 09/09/2021 RG n. 182/2020)

Il danneggiato cita a giudizio la Provincia di Chieti per una caduta su una lastra di ghiaccio presente sul manto stradale nella località montana di Passolanciano, non visibile e non segnalato e chiede la condanna, ex art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni quantificati in euro 100.000,00 complessivi.

Il Giudice ritiene la domanda infondata.

In tema di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno subito e l’esistenza del rapporto di custodia.

Solo dopo tale prova, il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l’esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità.

L’attore danneggiato, sia nella fase processuale, sia nella fase stragiudiziale con la Provincia, ha fornito indicazioni generiche sullo stato dei luoghi esistente al momento del sinistro, e sulle caratteristiche e la allocazione della lastra di ghiaccio su cui sarebbe scivolato.

Anzi, nella fase stragiudiziale il danneggiato ha denunciato di essere scivolato ” a causa di uno strato di neve e ghiaccio presente sul manto stradale dinanzi alla Piazza dello Sciatore nei pressi della omonima Baia dello Sciatore “.

Nell’atto di citazione e nella 1° memoria ex art. 183 c.p.c., l’attore ha ribadito di essere scivolato rovinosamente a terra ” a causa di uno strato di ghiaccio presente sul manto stradale […] nei pressi della omonima ”Baita dello Sciatore’ ‘; ha quindi aggiunto che “la nevicata era iniziata il giorno precedente per cui era prevedibile che anche la strada dinanzi alla baita potesse ghiacciarsi e divenire fonte di pericolo per gli utenti lasciati liberi di accedervi”.

Ciònonostante, in nessun atto processuale, vengono fornite ulteriori indicazioni sul punto specifico ove si trovava la lastra di ghiaccio, nè sulle dimensioni, sulla forma, sulle caratteristiche di detta lastra di ghiaccio, né tanto meno sullo stato dei luoghi sia immediatamente adiacenti ad essa, che di quelli della località montana ove egli si trovava.

Tale lacunosità e genericità nella descrizione delle circostanze fattuali, centrali ai fini della ricostruzione del fatto storico, e delle caratteristiche di visibilità o meno della lastra di ghiaccio è aggravata dall’assenza di materiale fotografico (coevo o successivo al sinistro) dello stato dei luoghi.

Al riguardo, viene ribadito che il potere di allegazione è riservato esclusivamente alla parte danneggiata anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d’ufficio.

Da ciò ne consegue una incertezza sulle cause della caduta e della effettiva derivazione causale dell’infortunio da un modo d’essere pericoloso e, tale mancanza, non può essere colmata dalle prove testimoniali invocate dal danneggiato, peraltre formulate in maniera del tutto generica.

Ma anche a voler prescindere dal mancato assolvimento dell’onere di allegazione e di prova degli elementi costituitivi della responsabilità invocata a carico della controparte -sottolinea il Giudice-, le ulteriori emergenze processuali fanno ritenere che la presenza di ghiaccio sulle strade e sulle piazze fosse altamente prevedibile da parte dell’accorto pedone, sicchè la caduta a terra dell’attore è da imputarsi a un difetto della prudenza e della attenzione esigibili nell’occasione.

Infatti, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata mediante l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale de l comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto e l’evento dannoso” .

Oltre a ciò vi è da considerare che la caduta avveniva in pieno giorno (alle ore 13.20 circa) e, dunque, in un contesto di piena luminosità naturale, interessato già dal giorno precedente da precipitazioni nevose.

La domanda dell’attore viene, pertanto, rigettata e il Tribunale compensa tra le parti le spese di giudizio.

§§

La decisione a commento, seppur condivisibile nel merito, è del tutto carente, dal punto di vista motivazionale, di giustificazione inerente la compensazione delle spese di giudizio.

Come affermato dallo stesso Giudicante, il thema decidendum era del tutto generico ab inizio e privo delle dovute allegazioni.

Ergo, è del tutto irragionevole la compensazione delle spese. Peraltro, in caso di compensazione delle spese, in superamento della regola della soccombenza, il Giudice deve motivare tale scelta.

Ciò non è accaduto, e dunque la Pubblica Amministrazione, nella specie la Provincia di Chieti, nonostante vittoriosa si è vista costretta a sopportare anche le spese legali.

Avv. Emanuela Foligno

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