Caduta sulla strada a causa di sampietrini mancanti: il primo Giudice riconosce una responsabilità del 50%, l’Appello respinge la domanda.
Caduta sulla strada a causa di sampietrini mancanti: due discordi sentenze di merito conducono la danneggiata al ricorso in Cassazione (Cassazione Civile, sez. VI, Sentenza n. 1114 depositata il 14/01/2022).
Caduta sulla strada: La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 17 giugno 2020, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda del danneggiato nei confronti del Comune di Ottati, tesa ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni conseguite per effetto di una caduta avvenuta mentre passeggiava la notte del natale 2004 sulla strada comunale, priva di marciapiede e pavimentata con sampietrini mancanti, per la presenza di una buca non segnalata né visibile.
Il primo Giudice riconosceva la responsabilità del Comune del 50%, in quanto custode della strada, e pertanto, l’attrice si duole dell’esito del giudizio di appello che ha ritenuto non provati la situazione pericolosa, la sua inevitabilità e ancor più il nesso causale tra il bene in custodia e il sinistro occorso.
Secondo gli Ermellini il ricorso è inammissibile.
La ricorrente deduce omessa, insufficiente illogica e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.
La doglianza è inammissibile in relazione alla insindacabilità della valutazione di insussistenza del nesso causale che, anche in ipotesi di responsabilità da omessa custodia, grava sulla parte che agisce in responsabilità, posto che la prova del nesso causale tra fatto ed evento deve essere fornita a prescindere della presunzione di responsabilità che grava sul custode.
L’art. 2051 c.c., nell’affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell’accertamento del rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, ma cionondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del nesso di causalità.
Quando il danno è causato da intrinseco dinamismo della res in custodia, l’attore ha il solo onere di dimostrare il nesso causale tra cosa e danno: circostanza non provata, secondo la Corte d’appello, considerato che la sola presenza di una buca sulla strada, in assenza di prova della caduta proprio su quel punto, non vale come elemento sufficiente a giustificare il diritto al risarcimento del danno, atteso che, nel caso di specie, nessun teste è stato in grado di riferire che l’attrice è caduta sulla strada per effetto e conseguenza della buca.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta falsa applicazione degli artt. 24 e 11 Cost., degli e principi in materia di responsabilità civile (artt. 2051 e 2043 c.c.) e conseguente errore di percezione della ricognizione del contenuto oggettivo della prova e/o definizione dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c..
La ricorrente, però, non indica quale sia la prova erroneamente percepita nel suo contenuto oggettivo.
Per quanto qui di interesse la ricorrente lamenta anche la violazione dell’art. 2051 c.c., ma anche questa doglianza viene ritenuta inammissibile.
La deduzione, infatti, è finalizzata al riesame delle prove onde ricavare elementi presuntivi dell’evento dannoso, in ragione della caduta sulla strada per buca presente, ma non è rivolta a denunziare la violazione dei principi in materia di ragionamento presuntivo.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso con condanna della ricorrente alle spese.
Avv. Emanuela Foligno
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