L’infortunio del portalettere viene respinto per assenza di danno biologico indennizzabile (Cassazione Civile, Sez. lav., Sentenza n. 957 pubblicata il 13/01/2022).

Infortunio del portalettere: La Corte d’Appello di Catanzaro, accogliendo l’impugnazione proposta dall’INAIL e riformando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda tesa ad ottenere l’accertamento del danno biologico subito mentre era alla guida di un motociclo nell’espletamento delle mansioni di portalettere, ed il conseguimento del relativo indennizzo nella misura del 12%, anche per inabilità temporanea assoluta.

Secondo la Corte territoriale, dalla documentazione sanitaria e dalla relazione del CTU in appello, ivi compreso il referto del pronto soccorso con il quale era stata formulata una prognosi di guarigione di 15 giorni, era emerso che l’infortunio del portalettere non causava danno permanente alla spalla destra.

Il lavoratore aveva subito solo una patologia infiammatoria senza postumi permanenti e, pertanto, l’unica menomazione indennizzabile era quella al ginocchio sinistro, pari al 4% secondo le tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000, mentre la inabilità temporanea era già stata interamente riconosciuta ed indennizzata dall’Istituto.

L’infortunato ricorre in Cassazione denunciando l’omesso esame di un fatto che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovverosia che la sentenza non avrebbe spiegato le ragioni per le quali aveva concordato con le conclusioni cui era pervenuto il CTU attribuendo un danno al di sotto della soglia indennizzabile.

Deduce che il CTU accertava la mancanza di documentazione sanitaria comprovante la lesione alla spalla destra mentre tale documentazione era presente già nel fascicolo di primo grado ed era costituita dal referto del 3 gennaio 2006 di pronto soccorso dell’Ospedale San Paolo di Milano e dalla risonanza magnetica. Inoltre, rileva il ricorrente, le conclusioni rese circa la riconducibilità a patologia infiammatoria comune della menomazione comparsa successivamente all’infortunio, erano prive di fondamento e non avevano tenuto conto delle considerazioni e contestazioni mosse dal medesimo ricorrente con le osservazioni del 19 maggio 2014, inviate al C.T.U..

La Suprema Corte osserva che il ricorrente è tenuto ad identificare uno specifico errore logico della sentenza e precisamente l’errore determinato dall’aver ricostruito ed apprezzato i fatti rilevanti per la formulazione del giudizio senza considerare tra i medesimi uno o più, sia primario che secondario, che siano decisivi per la formulazione complessiva del giudizio stesso.

Ciò significa che il ricorrente per Cassazione non può dolersi del vizio motivazionale per omesso esame di fatto decisivo per il solo fatto che il Giudice del merito abbia recepito le conclusioni rassegnate dal CTU, senza affrontare e confutare le specifiche critiche rivolte all’elaborato peritale dal difensore o dal CTP, ma deve individuare ed evidenziare uno o più precisi fatti storici, sottoposti alla dialettica del contraddittorio dalla difesa, legale o tecnica, di natura decisiva, tale cioè da ribaltare o modificare significativamente l’esito della lite, che il Giudice del merito abbia omesso di considerare.

Infine, viene osservato che è estranea al vizio lamentato la censura concernente deficienze argomentative della decisione in punto di recepimento delle conclusioni della CTU, esigendo, piuttosto, l’indicazione delle circostanze secondo le quali quel recepimento, sulla base delle modalità con cui si è svolto, si sia tradotto nell’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile con condanna alle spese, confermato pertanto che l’eventi di infortunio del portalettere non ha causato danni permanenti oltre la soglia indennizzabile per legge.

La redazione giuridica

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