Il dislivello e l’usura dei mattoni di porfido sono del tutto visibili, tenendo anche in considerazione l’orario diurno in cui il fatto si è verificato

Accertato il carattere colposo della condotta tenuta dal danneggiato e l’imprevedibilità/inevitabilità di tale condotta da parte del custode, si assiste ad un’interruzione del nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso.

In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Milano, sez. X, sent., Giudice Dott. Damiano Spera, Sentenza del 6 luglio 2021, n. 5886

Il danneggiato conviene in giudizio il Comune di Milano per chiedere, ai sensi dell’art. 2051 c.c., il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito della caduta causata dall’irregolarità della pavimentazione.

Il Comune di Milano, costituendosi in giudizio, chiede il rigetto delle domande proposte data l’insussistenza dei presupposti per l’operatività dell’art. 2051 c.c., considerando la visibilità e la particolarità dell’irregolarità della strada.

Il Giudice dà atto del consolidato orientamento di legittimità secondo cui “spetta all’attore la prova della derivazione del danno dalla cosa, nonché quello dell’esistenza di un rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa stessa; solamente ove sia assolto dal danneggiato tale onere della prova, spetterà poi al convenuto la prova liberatoria del caso fortuito, ovverosia la prova di un fattore interruttivo del nesso di causa ex art. 41 cpv. c.p. che lega la cosa al danno, non potendo, invece, dispiegare alcuna rilevanza la prova della diligenza del custode, trattandosi – come detto – di un’ipotesi di responsabilità oggettiva”.

Di particolare interesse è la delineata differenza tra cose in custodia inerti o in movimento, che sebbene non incidente sulla prova del nesso causale, consente di soppesare l’apporto del danneggiato nella causazione dell’evento.

Nel caso di cose dinamiche l’apporto concausale della condotta dell’uomo è limitato o addirittura talora assente, così come emerge, ad esempio, nel caso dello scoppio di una caldaia, di esalazioni venefiche da un manufatto e, infine, di caduta dalle scale mobili.

Invece, nell’ipotesi di cose inerti, quali ad esempio pavimentazioni scivolose o irregolari che cagionino la caduta del soggetto che le percorre, il danno si verifica, invece, con la necessaria interazione della condotta umana, la quale è indispensabile per la produzione dell’evento.

Ne deriva che “il concorso della condotta del danneggiato nella causazione dell’evento è elemento che necessariamente interviene nella serie causale che porta alla verificazione dell’evento di danno”.

La Suprema Corte ha inoltre precisato che “nel caso di danno cagionato da cose in custodia inerti, è necessario ulteriormente distinguere due ipotesi: da un lato, può sussistere il nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso, in quanto la cosa in custodia, pur nell’interazione con la condotta umana (cd. fortuito concorrente), ha avuto una qualificata capacità eziologica rispetto all’evento nella sua specificità; dall’altro lato, la cosa in custodia può costituire una mera occasione della verificazione dell’evento di danno rispetto al quale la condotta colposa della vittima riveste efficacia esclusiva in termini causali. In tale ultimo caso ricorre il cd. fortuito incidente la cui integrazione può essere valutata anche officiosamente in applicazione dell’art. 1227, co. 1, c.c.”.

Riguardo, invece, i requisiti del caso fortuito, l’inquadramento giurisprudenziale non è univoco.

La giurisprudenza maggioritaria ritiene che “ai fini dell’integrazione del caso fortuito, oltre alla prova della colpa del danneggiato, è necessario che venga allegata e provata l’imprevedibilità e inevitabilità della condotta colposa del danneggiato da parte del custode. Si argomenta, infatti, che, diversamente opinando, si giungerebbe ad “ad una sorta di moderno paradosso di Epidemide”, in quanto delle due l’una:

– se la condotta della vittima è prudente, essa è in grado di avvistare il pericolo ed evitarlo, ed alcun danno potrebbe mai verificarsi, sicché in questo caso la responsabilità del custode mai potrebbe sorgere;

– se la condotta della vittima è imprudente, tale imprudenza escluderebbe di per sé la responsabilità del custode, la quale anche in questo caso mai potrebbe sorgere”.

Seguendo tali principi, la prova liberatoria viene raggiunta ove risulti provato non solo il carattere colposo della condotta tenuta dal danneggiato, bensì anche la imprevedibilità e inevitabilità di tale condotta colposa da parte del custode.

Qualora ricorrono i due presupposti indicati, si verifica una interruzione del nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso.

Ovverosia, l’iniziale riconducibilità dell’evento alla cosa in custodia, qualora venga successivamente provato dal custode il caso fortuito, regredisce a mera occasione della vicenda produttiva di danno, atteso che la condotta colposa del danneggiato assume efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell’evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente.

Ebbene, il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso verificatosi risulta interrotto, poiché l’unico responsabile della caduta è il danneggiato.

La particolare strada ove è avvenuto l’evento, dotata di pavimentazione a mattoni di porfido, è per sua natura disconnessa, scivolosa e non uniforme.

Il dislivello e l’usura dei mattoncini di porfido sono del tutto visibili, tenendo anche in considerazione l’orario diurno in cui il fatto si è verificato.

Oltre a ciò vi è da considerare che la mancata adozione da parte del danneggiato di quelle minime cautele nel percorrere un pavimento di mattoncini, induce a ritenere una condotta di marcia anomala o abnorme in relazione allo stato dei luoghi.

Ne deriva che il danno non è stato cagionato dalla cosa in custodia, ma dalla condotta colposa del danneggiato, dovendo invece la cosa in custodia regredire a mera occasione dell’evento di danno; la condotta del danneggiato ha interrotto, quindi, il nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso.

Per tali motivi, il Tribunale di Milano rigetta la domanda e compensa tra le parti le spese di lite.

Avv. Emanuela Foligno

Hai vissuto una situazione simile e vuoi ottenere, in breve tempo, il risarcimento del danno subito? Scrivici per una consulenza gratuita di procedibilità a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Liquido oleoso provoca la caduta, si al risarcimento per omessa custodia

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui