Accolto il ricorso del titolare di una ditta accusato di aver fornito un ponteggio metallico inidoneo causando l’infortunio del lavoratore

Con la sentenza n. 30308/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso del titolare di una Srl che aveva preso in subappalto i lavori di saldatura allo scafo di un supporto, detto “sella”, necessario per effettuare lo spostamento di una nave. Durante l’esecuzione dei lavori, un dipendente della sua ditta aveva sofferto un infortunio. L’imputato, in sede di merito era stato ritenuto penalmente responsabile dell’incidente perché agendo quale amministratore unico della ditta, nonché datore di lavoro, aveva omesso di cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa, così da fornire un ponteggio metallico inidoneo a consentire le attività di lavorazione in condizioni di sicurezza.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente eccepiva, tra gli altri motivi, che la Corte territoriale aveva omesso di considerare che l’unico onere di coordinamento e di cooperazione gravante su di un subappaltatore attiene al rischio da interferenza, ovvero da contatto tra il personale alle sue dipendenze ed il personale delle altre imprese operanti nella medesima sede, mentre il rischio specifico resta a carico del titolare del subappalto, ma non implica attività di coordinamento e di cooperazione, e non può essere contemplato dal DUVRI, il quale si occupa dei c.d. rischi generici, e di spettanza del committente i lavori. Deduceva poi che la sentenza impugnata: da un lato, non aveva descritto le concrete caratteristiche dell’operazione da eseguire e in che modo sarebbero coinvolte “più imprese”; dall’altro, rilevava la inadeguata valutazione del rischio specifico, e, poi, qualificava questo come rischio da interferenza, senza alcuna spiegazione del perché l’operazione specifica avrebbe creato un rischio interferenziale.

Gli Ermellini hanno ritenuto fondato il motivo di doglianza.

La sentenza impugnata, infatti, nulla indicava, in motivazione, in ordine alla condotta di omessa cooperazione dell’imputato nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa, né spiegava perché la stessa si differenziasse da quella concernente la scelta delle attrezzature di lavoro.

La redazione giuridica

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