Accolto il ricorso di un motociclista che si era visto negare la pretesa risarcitoria per i danni subiti in un sinistro causato dall’attraversamento repentino della strada da parte di un cane
Mentre percorreva una strada alla guida della sua moto, veniva coinvolto in un incidente stradale allorché un cane gli attraversava repentinamente la strada. L’uomo aveva quindi agito in giudizio nei confronti della proprietaria dell’abitazione da cui, a suo dire, era sbucato l’animale per ottenere il risarcimento dei danni subiti, Sia in primo grado che in appello, tuttavia, la sua pretesa era stata respinta.
La corte territoriale, in particolare, aveva ritenuto che il motociclista non avesse fornito la prova né che il sinistro si fosse verificato “per colpa” del cane, né che la convenuta fosse la proprietaria dell’animale; aveva invece ricondotto la responsabilità del sinistro all’elevata velocità tenuta dall’appellante, che non gli aveva consentito di accorgersi della presenza dell’animale né di evitarlo.
Nell’impugnare la decisione del Giudici di secondo grado davanti alla Suprema Corte, il ricorrente denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dal verbale di spontanee dichiarazioni steso dalla polizia municipale subito dopo l’accaduto, in cui la convenuta aveva ammesso che l’animale si trovava presso di lei da circa un mese, per volontà del figlio, e che l’aveva tenuto con sé in attesa di decidere cosa farne. La donna, inoltre, precisava che il cane era uscito dal giardino di pertinenza della sua abitazione per seguire il bambino che andava verso lo scuolabus.
Il danneggiato eccepiva poi che il Collegio distrettuale non avesse inquadrato correttamente la fattispecie nell’ambito della responsabilità oggettiva del custode per fatto lesivo commesso dall’animale in custodia, fondata sul rapporto di fatto con l’animale.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 13004/2020, ha ritenuto di accogliere le argomentazioni proposte dal motociclista, accogliendo il ricorso in quanto fondato.
Gli Ermellini hanno considerato decisive, quanto al rapporto di custodia, le dichiarazioni rese dalla convenuta subito dopo il sinistro e riportate nel verbale della polizia municipale, in quanto la donna dava atto che il cane si trovava nella sua materiale disponibilità, all’interno della sua abitazione, da circa un mese, e descriveva come e perché il quadrupede si fosse allontanato dalla sua abitazione per correre sulla sede stradale al momento dell’incidente.
Il Giudice a quo, inoltre, benché la causa fosse stata impostata dal ricorrente in termini di responsabilità per omessa custodia da parte della convenuta dell’animale che si trovava nella sua sfera di controllo, aveva omesso di confrontarsi con la domanda così come proposta, affrontando il diverso tema del difetto di prova della proprietà in capo alla donna, in sé inidoneo ad escludere la sussistenza di un rapporto di custodia.
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