La pronuncia della Cassazione sul conflitto giurisdizionale insorto nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto l’accertamento della capacità lavorativa di una dipendente dell’Inps

Con l’ordinanza n. 7830/2020, la Cassazione si è pronunciata sul conflitto di giurisdizione sollevato dalla sezione umbra della Corte dei Conti nell’ambito di un procedimento sorto dal ricorso introdotto da una dipendente dell’Inps per il riconoscimento nei confronti dell’Istituto delle molteplici e gravi patologie da cui era affetta che ne riducevano in modo permanente a meno di un terzo la capacità di lavoro in occupazione confacenti alle sue attitudini. La questione era stata rimessa dal Tribunale di Terni alla Corte dei Conti che, a sua volta riteneva che il caso dovesse essere trattato dalla giustizia ordinaria sulla base della considerazione che l’oggetto del giudizio non era il riconoscimento del trattamento pensionistico, ma l’accertamento di uno stato di riduzione della capacità lavorativa utile al riconoscimento di un beneficio previdenziale.

La Suprema Corte, tuttavia, ha confermato la giurisdizione della Corte dei Conti. Come chiarito infatti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite – evidenziano i Giudici Ermellini –  “spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l’importo”.

In altri termini la competenza della Corte dei Conti ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti ed in tali casi la giurisdizione del giudice contabile è anche di merito e dispone degli stessi poteri – anche istruttori – del giudice ordinario per l’accertamento e la valutazione dei fatti.

La Cassazione ha inoltre ricordato il principio consolidato secondo cui la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giurisdizioni, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.

Nel caso in esame il ricorrente, dipendente pubblico, aveva chiesto l’accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento dell’assegno di invalidità.

Si tratta di un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, “strumentale e preordinato all’adozione del provvedimento amministrativo dell’ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che deve essere indicata nel ricorso”. Su tale domanda, quindi, sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti non risultando fondato il rilievo formulato dalla Corte stessa secondo cui oggetto del giudizio non è il trattamento pensionistico, ma l’accertamento di uno stato di riduzione della capacità lavorativa.

La redazione giuridica

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