Accolto il ricorso del legale rappresentante di un’azienda ritenuto responsabile di un infortunio sul lavoro per non aver verificato la capacità organizzativa della ditta affidataria di un trasporto

La Cassazione, con la sentenza n. 34110/2021 ha accolto il ricorso del legale rappresentate di un’azienda committente che era stato condannato, in sede di merito, per il reato di cui all’art. 157, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 90, comma 9, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, perché, durante l’attività ispettiva effettuata a seguito di infortunio sul lavoro, si accertava che non aveva verificato l’idoneità dell’affidataria in merito alla capacità organizzativa, alla disponibilità di forza lavoro, macchine e attrezzature, in quanto la stessa ditta effettuava i lavori utilizzando anche un dipendente non proprio.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente deduceva errata applicazione degli artt. 89 e 90, comma 9, lett. a) d.lgs. n. 81 del 2008 premettendo che la vicenda riguardava l’esecuzione di un contratto di fornitura, spedizione e trasporto di un forno speciale per la cottura di lavorati spaziali, ritirato dallo stabilimento di produzione dalla ditta affidataria, azienda di trasporto che aveva il compito di consegnarlo all’azienda dell’imputato, cui era legata da un contratto quadro di trasporto.

Orbene, secondo il difensore, il Tribunale aveva errato nel ritenere che l’art. 90 d.lgs. n. 81 del 2008 fosse applicabile nel caso in esame, e ciò in quanto non si sarebbe stati in presenza né di un cantiere temporaneo (o mobile), secondo la definizione di cui all’art. 89, comma 1, lett. a) d.igs. 81 del 2008, e nemmeno di un contratto relativo al settore impiantistico, posto che la ditta affidataria non era stata incaricata anche del montaggio del forno, e considerando che la circolare del Ministero del Lavoro n. 30 del 5 marzo 1998 esclude gli impianti dal campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. n. 494 del 1996, il cui contenuto è stato recepito dal Titolo IV del d.igs. n. 81 del 2008. Nel caso in esame, invece, avrebbero trovato applicazione le disposizioni di cui all’art. 26 d.lgs. n. 81 di 2008.

Gli Ermellini hanno effettivamente ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte, accogliendo il ricorso in quanto fondato.

Infatti, nella succinta motivazione il Tribunale non aveva spiegato perché, nella vicenda in esame, trovavano applicazione le disposizioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, che detta “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”, come definiti dall’art. 89, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 81 del 2008, vale a dire “qualunque luogo il cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X”.

L’attività svolta dalla ditta affidataria sembrava piuttosto riconducibile alla mera fornitura di materiali o attrezzature e ai lavori o servizi di durata inferiore a cinque uomini-giorno, e la sentenza impugnata non chiariva se a tale ditta fosse stato anche demandato il compito di montaggio del forno, circostanza non accertata e comunque contestata dal ricorrente.

La redazione giuridica

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