La clausola claims made non è vessatoria poiché non limita la responsabilità dell’assicuratore, ma specifica il rischio garantito, circoscrivendo la copertura assicurativa (Cassazione Civile, sez. III, sentenza n. 10482 pubblicata il 21/04/2021)

Generali Assicurazioni propone ricorso in Cassazione avverso la decisione della Corte d’Appello di Napoli. Resistono con controricorso l’Azienda Ospedaliera Universitaria, Allianz Assicurazioni e Fondiaria Sai Assicurazioni. Nel giudizio di primo grado, accertata la responsabilità dell’Azienda Ospedaliera, il paziente otteneva il risarcimento del danno. Le Compagnie chiamate in manleva deducevano la inoperatività della polizza, in virtù della clausola claims made che limitava la garanzia alle richieste risarcitorie pervenute entro un anno della cessazione del contratto (sino alla fine del 2004), purché relative a fatti colposi accaduti durante il periodo di efficacia della garanzia, assumendo che la richiesta fosse pervenuta solo nell’anno 2006.

Il Tribunale di Napoli, condannava l’Azienda Ospedaliera al risarcimento di euro 24.453,65 e respingeva le eccezioni contrattuali delle Compagnie assicuratrici di inoperatività della polizza (con riferimento al tempo della denuncia del sinistro), accogliendo la domanda di garanzia dell’Azienda Ospedaliera, sull’assunto che la clausola claims made inserita nel contratto di assicurazione sulla responsabilità civile non fosse valida, in quanto da ritenersi vessatoria ex art. 1341 c.c..

Le Compagnie assicuratrici impugnano la decisione dinanzi la Corte d’Appello di Napoli, che riteneva infondati i motivi di gravame e confermava la decisione di primo grado, con diversa motivazione in ordine alla non applicabilità della clausola claims made.

In particolare, il Giudice di primo grado escludeva la validità claims made per vessatorietà, invece la Corte d’Appello la riteneva non meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c.

In particolare, ha rilevato il Giudice d’Appello, che il sinistro si era verificato nel corso del contratto assicurativo e che solo la richiesta risarcitoria veniva formulata in un tempo successivo.

Conseguentemente, secondo la Corte territoriale, “la clausola claims made sarebbe stata non meritevole di tutela poiché l’applicabilità della stessa avrebbe fatto venir meno, in danno dell’assicurato, il rapporto di corrispettività tra il pagamento del premio e il diritto all’indennizzo, senza che di contro vi fossero altri elementi di natura compensatoria atti a riequilibrare il sinallagma contrattuale”.

In definitiva, la Corte partenopea ha applicato la normativa corrispondente al contratto di assicurazione sulla responsabilità civile “loss occurence” (ovverosia, che valorizza l’insorgenza del danno).

Gli Ermellini ritengono il ricorso fondato e decidono nel merito.

Con il primo motivo la Compagnia eccepisce il giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 1833/2017 del Tribunale di Napoli, al fine di consentire l’applicazione dello stesso nel presente giudizio ex art. 2909 c.c.”.

In particolare la ricorrente deduce che la questione relativa alla validità della clausola in esame sarebbe coperta dal giudicato portato dalla sentenza n. 1833/2017 del Tribunale di Napoli non impugnata, emesso in un diverso giudizio tra le medesime parti, che avrebbe definitivamente accertato l’operatività della clausola claims made delle condizioni generali della polizza assicurativa, oggetto del presente giudizio, sottoscritta tra le stesse parti. Pertanto, il giudicato esterno ivi formatosi, sia espresso che implicito, impedirebbe un diverso approdo interpretativo.

Con il secondo motivo si lamenta errata applicazione dell’art. 1322 c.c. per avere la Corte ritenuto non meritevole di tutela la clausola claims made, così disapplicando i principi da ultimo espressi dal giudice di legittimità a Sezioni Unite con la sentenza n. 22437/2018, e che, comunque, pur volendosi far riferimento al precedente orientamento dettato con la sentenza delle Sezioni Unite n. 9140/2016, la clausola in esame sarebbe comunque meritevole di tutela perchè contiene uno specifico meccanismo di riequilibrio delle obbligazioni delle parti, prevedendo l’estensione della copertura assicurativa alle richieste di risarcimento presentate entro un anno dalla cessazione del contratto, sempre che il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato durante il periodo di validità della polizza.

Con il terzo motivo si lamenta la sostituzione operata dalla Corte territoriale della claims made con il modello codicistico loss occurence, in quanto nel caso in cui sia ravvisabile un consistente squilibrio giuridico nel regolamento contrattuale, si dovrebbe dichiarare la nullità della claims made per difetto di causa concreta, oppure integrare lo statuto negoziale secondo il meccanismo dell’art. 1419 c.c.: quest’ultima integrazione, però, dovrebbe operarsi non già sostituendo la clausola con il modello loss occurrence di cui all’art. 1917 c.c., ma avendo a mente i modelli claims made ormai tipizzati dal legislatore.

Preliminarmente la Suprema Corte dà atto dell’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Azienda Ospedaliera controricorrente, per difetto di prova in ordine all’esistenza del giudicato esterno.

L’Azienda Ospedaliera evidenzia che la Compagnia ha depositato solo la copia della sentenza n. 1833/2017 del Tribunale di Napoli, e non l’originale.

Gli Ermellini chiariscono che l’originale di quella sentenza, con attestazione di non proposizione di impugnazione, risulta depositato in altro procedimento pendente sempre dinanzi la Corte di Cassazione, recante R.G. n. 31091/2018, ed avente ad oggetto la stessa clausola claims made di cui all’art. 26 delle condizioni generali della medesima polizza stipulata inter partes.

Inoltre, la ricorrente Generali Assicurazioni, dà conto della pendenza in cassazione di un ulteriore procedimento avente sempre il medesimo oggetto ed instaurato tra le medesime parti, rubricato R.G. n. 11402/2018.

Entrambi i procedimenti menzionati (R.G. nn. 31091/2018 e 11402/2018), sono stati introdotti dall’Azienda Ospedaliera avverso due pronunce della Corte d’Appello di Napoli che, in entrambe le occasioni, ha ritenuto meritevole di tutela la clausola claims made e, per l’effetto, ha rigettato le domande di garanzia svolte dalla Struttura sanitaria nei confronti delle Compagnie coassicuratrici.

La ricorrente, pertanto, ha chiesto la riunione del presente procedimento agli altri sopra citati, vertenti sulla medesima questione.

Ebbene, uno dei due procedimenti indicati da parte ricorrente, R.G. n. 11402/2018, è stato definito con ordinanza n. 18413/2019, emessa il 28/2/2019 e depositata in cancelleria il 9/7/2019, che ha rigettato il ricorso principale interposto dall’Azienda Ospedaliera e ritenuto assorbito il ricorso incidentale condizionato della assicurazione Generali Italia.

Tale statuizione, intervenuta tra le medesime parti sulla medesima questione, ha effetto di giudicato esterno in questa controversia.

In quel giudizio, l’Azienda Ospedaliera aveva impugnato la sentenza n. 241/2018 della Corte d’Appello di Napoli, con la quale, in accoglimento del gravame proposto da Generali Italia, Ina Assitalia, nonchè Fondiaria Sai, era stata riformata la sentenza emessa in prime cure dal Tribunale di Napoli e rigettata la domanda di garanzia proposta dall’Azienda Ospedaliera.

L’Azienda Ospedaliera lamentava che la Corte d’Appello aveva ritenuto meritevole di tutela la clausola claims made, con conseguente non necessità di una sua specifica sottoscrizione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. e con conseguente inoperatività della garanzia assicurativa, essendo stata formulata la richiesta di risarcimento del danno oltre il termine di un anno dalla cessazione del contratto.

Con l’Ordinanza menzionata (18413/2019) la Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato, avendo la Corte territoriale correttamente pronunciato in allineamento agli ultimi approdi delle Sezioni Unite.

Quella Ordinanza, dunque, costituisce giudicato e statuisce:

“Del tutto conforme al suddetto principio di diritto è la sentenza impugnata nella parte in cui – dopo aver precisato che la claims made del contratto di assicurazione non è sussumibile nella categoria delle clausole claims made c.d. pure (cioè destinate alla manleva di tutte le richieste risarcitorie inoltrate dal danneggiato all’assicurato, e da questi all’assicuratore, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito), in quanto circoscrive l’operatività della copertura assicurativa agli illeciti verificatisi nel periodo di efficacia del contratto ed impone che le richieste risarcitorie siano intervenute nel periodo di efficacia del contratto o nell’anno successivo alla sua cessazione -, ha ritenuto non vessatoria la suddetta clausola sulla base del rilievo che essa non limita la responsabilità dell’assicuratore per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., ma specifica il rischio garantito, nel senso che mira a circoscrivere la copertura assicurativa in dipendenza non soltanto del momento in cui è stata realizzata la condotta lesiva ma anche dell’epoca in cui la richiesta risarcitoria è stata avanzata dal danneggiato”.

Correttamente la clausola è stata ricondotta dalla Corte territoriale ai “modi e ai limiti stabiliti dal contratto”, entro i quali, a norma dell’art. 1905 c.c., l’assicuratore è tenuto a risarcire il danno sofferto dall’assicurato.

Ed ancora, la Corte territoriale ha precisato che “la claims made si sottrae al rilievo di non meritevolezza, essendo ridotta la possibilità che si crei una scopertura della garanzia per parte del periodo per il quale è stata stipulata l’assicurazione e, verosimilmente, è stato pagato il premio: sia perchè non esclude totalmente le richieste di risarcimento postume rispetto alla scadenza del contratto (essendo consentite quelle avanzate nell’anno successivo alla cessazione del contratto); sia perchè detto ultimo termine è da ritenersi congruo anche in relazione alla durata triennale del rapporto assicurativo”.

In buona sostanza, la clausola non essendo vessatoria, non doveva formare oggetto di specifica sottoscrizione, e non essendo operativa la garanzia assicurativa è stata correttamente respinta la domanda di garanzia formulata dall’Azienda.

Sottolineano, inoltre, gli Ermellini, che le Sezioni Unite (n. 22437 del 24/09/2018), hanno confermato la legittimità sostanziale di detta clausola, chiarendo tuttavia che per il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, rientrando esse nello schema contrattuale regolato dall’art. 1917 c.c., non si impone una valutazione di meritevolezza di tutela che, per tradizione, riguarda più propriamente i contratti non riconducibili a un tipo contrattuale normativamente regolato, non essendo esse in grado di rendere atipico detto contratto.

Ne deriva che il giudizio da svolgersi in riferimento alle claims made deve investire il “giudizio di conformità” dell’autonomia contrattuale che involge la causa concreta del contratto, tenendo conto della fase precontrattuale o contrattuale da cui scaturiscono e della natura delle norme imperative che, nell’eventualità, vengono in rilievo a tutela dell’altrui affidamento.

In conclusione, l’Ordinanza n. 18413/2019 fa stato tra le parti là dove ha definitivamente accertato e risolto la questione relativa all’operatività e validità tra i contraenti, parti anche dell’odierno giudizio, della clausola claims made.

Per tale ragione il ricorso di Generali Assicurazioni viene accolto.

In conclusione, la Suprema Corte, decidendo nel merito, rigetta la domanda di manleva spiegata dall’Azienda ospedaliera nei confronti di Generali Italia, non essendo in contestazione che nel caso di specie la richiesta dell’assicurata sia stata svolta nell’anno 2006, e dunque si ponga al di fuori del limite temporale di efficacia del contratto di assicurazione previsto nella clausola claims made sino alla fine del 2004.; condanna la controricorrente Azienda Ospedaliera al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 3.000,00 per il giudizio di cassazione, in Euro 3.777,00 per il giudizio di appello, in Euro 2.738,00 per il giudizio di primo grado, oltre esborsi e accessori.

Avv. Emanuela Foligno

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