Un caso non frequente nelle personali statistiche: tutti gli elementi della colpa sono presenti nell’operato dei medici che hanno operato il sig. BM che già prima dell’intervento aveva dovuto abituarsi ad una vita di qualità certamente non desiderabile a causa di precedenti traumi del rachide che lo avevano condotto sul tavolo operatorio.
Si diceva, sono presenti tutti gli elementi della colpa che solitamente trovarli tutti insieme non è poi mai tanto frequente. Come chiaramente si evince dalla relazione di parte allegata esiste:
- Imperizia per avere eseguito scorrettamente una tecnica chirurgica;
- Negligenza ed imprudenza per aver tardato la terapia antibiotica nel post operatorio e soprattutto nel non aver corretto ed eliminato la causa della fistola liquorale.
Il risultato? Paziente su sedia a rotelle.
Vorrei evidenziare come la discussione dei fatti sia sintetica ma precisa tanto da rendere la relazione chiara a chiunque la legga che non sia medico: dall’avvocato al Giudice. Insomma una buona guida per la redazione di una relazione medico legale.
Ma il punto essenziale di storia “Medico Legale” è la valutazione del maggior danno su cui vorrei spendere due parole per riprendere l’argomento e approfondirlo nelle prossime settimane. Anche se voglio premettere come sia indispensabile individuare il danno da risarcire e con esso il nesso di causa.
Nel caso presentato oggi si parla di un paziente che prima dell’intervento presentava un deficit deambulatorio derivatogli da traumi rachidei che hanno richiesto la mano chirurgica. Nel periodo pre operatorio il sig. BM subiva un peggioramento della deambulazione che diventava claudicande a motivo di una instabilità vertebrale e una riduzione del canale vertebrale.
Quindi fatta diagnosi radiologica dei problemi suddetti decise di sottoporsi ad intervento chirurgico di “allungamento della fissazione lombare”. Dunque il ragionamento da farsi è il seguente:
- Esaminare i fatti ed evidenziare l’errore omissivo o commissivo dei medici;
- Determinare precisamente i danni conseguenza del fatto illecito (colposo);
- Fissare e valutare (in termini di danno biologico) lo status clinico pre – intervento e stabilire gli esiti attesi (regolarità causale) di quell’intervento: tali esiti rappresentano il punto di partenza per la valutazione dell’eventuale “maggior Danno”;
- Valutare (sempre in termini di danno biologico) lo status clinico-funzionale del post intervento o meglio gli esiti stabilizzati dell’intervento;
- Sottrarre alla valutazione di tutto il danno biologico attuale a quello atteso da un intervento chirurgico ben eseguito e non complicato (si deve sempre considerare il miglior risultato statistico per quell’intervento e per paziente): ecco questo è il maggior danno da valutare economicamente.
Ma come si valuta economicamente tale maggior danno?
I giudici dei vari tribunali italiani non parlano tutti la stessa lingua (anche se è pazzesco pensarlo) e spesso per leggere una giusta sentenza su tale argomento si deve attendere il giudizio di Appello o addirittura di Cassazione. Anche al Tribunale di Roma si è invertito il vecchio uso razionale di tale parametro da valutare, ma di questo ne parleremo prossimamente sempre sulle pagine di questo quotidiano.
Dr. Carmelo Galipò
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Assistenza Medico Legale
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Egregio Dottore ho trovato molto interessante il suo articolo sul tema del maggior danno che rappresenta certamente un tema molto concreto che spesso mi trovo ad affrontare in tribunale. Peraltro, lei accenna alla questione assai delicata sulla liquidazione di tale pregiudizio per il quale ritengo debba essere liquidato il risultato della differenza dei valori MONETARI delle due distinte invalidità (su quella preesistente e poi su quella iatrogena) e non il semplice calcolo sulla differenza delle rispettive I.P.. Vedrà che risultato è ben diverso, in quanto il valore monetario del punto di invalidità cresce più che proporzionalmente rispetto al crescere dell’invalidità permanente.
Cordiali saluti.
R.S.
Sono assolutamente d’accordo con Lei e di questo parlerò nel prossimo articolo che spero di fare la prossima settimana. Così la pensa la Cassazione, così la pensava il Tribunale di Roma fino a qualche tempo fa, adesso le cose son cambiate in peggio come spesso succede. Ma per il danno economico differenziale si può anche fare appello che è giustificato dall’obiettivo di fare le cose bene.
Cari Saluti
CG