Condotta colposa del conducente del veicolo

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Condotta colposa del conducente del veicolo su strada dissestata

Condotta colposa del conducente del veicolo (Cassazione Civilec sez. VI, 24/02/2022, ud. 12/01/2022, dep. 24/02/2022, n.6240).

Condotta colposa del conducente del veicolo viene statuita dalla Corte d’Appello di Salerno e la decisione viene impugnata in Cassazione.

Il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda di risarcimento spiegata dall’automobilista nei confronti della Provincia di Salerno, ritenendo quest’ultima responsabile ex art. 2051 c.c., dei danni riportati dal veicolo in occasione del sinistro verificatosi a causa della presenza di una buca al centro della carreggiata.

Successivamente, la Corte territoriale riformava in toto la decisione di prime cure rilevando la condotta colposa del conducente del veicolo.

In particolare, secondo i Giudici d’Appello il tratto stradale luogo del sinistro presentava una disconnessione molto vasta e ben visibile; inoltre, la buca non era profonda ed era chiaramente avvistabile al centro della carreggiata.

Oltretutto emergeva dalla fase istruttoria che la velocità tenuta dal veicolo era sostenuta, oltre i limiti di velocità e non consona rispetto allo stato dei  luoghi, zona collinare e curvilinea.

L’automobile, infatti, dopo avere impattato nella buca “saliva sul muretto laterale e si capovolgeva finendo la sua corsa sull’asfalto”, con ingenti danni materiali.

Ha ritenuto, peraltro, la Corte che il luogo del sinistro doveva essere ben noto all’attore, che risiedeva nelle strette vicinanze.

In conclusione, la Corte territoriale ha ritenuto che gli elementi evidenziati consentissero di affermare che la condotta colposa del conducente del veicolo era idonea, per l’oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, a interrompere il nesso di causalità tra la res in custodia e il danno.

Il danneggiato dinanzi la Cassazione lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c.; omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La Suprema Corte evidenzia che “è inammissibile il ricorso con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal Giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito”.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che la condotta colposa del conducente del veicolo fosse idonea a interrompere il nesso causale tra la res in custodia e il danno sulla scorta dei documenti allegati e delle dichiarazioni testimoniali rispetto ai quali viene lamentata l’insufficienza in ordine alla prova del caso fortuito.

Anche il secondo motivo viene considerato inammissibile.

Le doglianze vengono prospettate come “omesso esame circa un fatto decisivo”, tuttavia, senza che sia integrato il paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, secondo il novum legislativo portato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, per come interpretato dalla giurisprudenza.

Difatti, non è individuato, né è dato comprendere, quale sia il fatto storico omesso, né il suo carattere decisivo, né infine il come e il quando l’ignoto fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti.

Tutti i riferimenti contenuti nel motivo sono tesi a offrire una diversa portata probatoria delle risultanze e dei fatti di causa che sono stati puntualmente valutati dal Giudice di merito.

Concludendo, il ricorso viene dichiarato inammissibile con condanna alle spese.

La redazione giuridica

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