Condotta irrazionale e imprevedibile del lavoratore nell’infortunio (Cassazione civile, sez. VI, dep. 22/06/2022, n.20186) e concorso di colpa.

Condotta irrazionale e imprevedibile nella causazione dell’infortunio del lavoratore e suo concorso di colpa.

La Corte d’Appello di L’Aquila ha respinto l’appello proposto dal lavoratore, confermando la decisione di primo grado che dichiarava la responsabilità della datrice di lavoro in relazione all’infortunio, riconoscendo un concorso di colpa dell’infortunato nella misura del 50%, e condannato la datrice al risarcimento del danno non patrimoniale.

Conformemente al Tribunale, i Giudici d’Appello hanno accertato che il lavoratore aveva posto in essere una condotta irrazionale e imprevedibile, tale da integrare un rischio elettivo, nonostante fosse stato debitamente formato e informato sull’uso e sulle operazioni di pulizia della sega radiale, anche nella veste di preposto, incaricato di vigilare sull’attività degli altri dipendenti.

Per tale ragione è stata ritenuta equa la determinazione del concorso di colpa del lavoratore nella misura del 50% e congruamente quantificato come pari al 34%, in base alla C.T.U. svolta in primo grado, il danno non patrimoniale subito dal lavoratore, comprensivo delle componenti fisiche e psichiche, in difetto di specifiche allegazioni legittimanti una personalizzazione del danno medesimo.

Infine, i Giudici d’Appello hanno escluso l’esistenza di un danno patrimoniale da lucro cessante in mancanza di prova di una contrazione del reddito del lavoratore nel periodo successivo all’infortunio. Hanno confermato la statuizione di compensazione delle spese di lite del primo grado in ragione del ritenuto concorso di colpa del dipendente, a causa della accertata condotta irrazionale e imprevedibile, e della rilevante rideterminazione delle voci di danno e degli importi risarcitori riconosciuti rispetto a quanto richiesto.

L’infortunato impugna in Cassazione e censura che la ritenuta condotta irrazionale e imprevedibile integri un rischio elettivo.

Il motivo non può trovare accoglimento atteso che la Corte territoriale ha respinto l’appello ed ha confermato la decisione di primo grado quanto alla esistenza di una responsabilità datoriale rispetto all’infortunio occorso e al concorso di colpa del lavoratore, sia pure intervenendo ad integrare la motivazione :”sul punto va quindi confermata la sentenza di primo grado la quale, peraltro, va opportunamente integrata con la motivazione sopra esposta, avendo il Tribunale valorizzato in proposito la gravità oggettiva e soggettiva della colpa del lavoratore, piuttosto che la natura anomala ed arbitraria della condotta irrazionale e imprevedibile da lui tenuta”.

Tale integrazione deve essere letta come compatibile con la conferma del dispositivo di primo grado, e cioè come diretta ad accentuare il carattere imprudente della condotta irrazionale e imprevedibile posta in essere dal lavoratore, nell’esecuzione dei compiti affidatigli, e non come volta a configurare un “rischio elettivo” in senso tecnico, idoneo invece, secondo costante giurisprudenza, ad elidere ogni responsabilità datoriale presentandosi quale unica causa efficiente dell’infortunio.

Col secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2729 c.c., per avere la sentenza impugnata qualificato il comportamento del lavoratore abnorme ed atipico ed escluso la violazione della normativa antinfortunistica da parte datoriale.

Il motivo è inammissibile nella parte in cui censura la violazione dell’art. 2087 c.c., in quanto pretende una rivisitazione del materiale probatorio non consentita in Cassazione.

Il ricorso viene respinto con condanna alle spese di giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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