Demansionamento dell’infermiere: la costante carenza di Operatori Socio Sanitari e Ausiliari nel Sistema Sanitario Nazionale ha comportato lo svilimento della figura professionale dell’Infermiere che gioco forza ha dovuto supplire al vuoto di competenze, svolgendo anche le mansioni non del proprio profilo professionale. D’altra parte spesso questo è l’unico modo per evitare che il reparto ospedaliero smetta di funzionare.

A titolo esemplificativo le mansioni prevalenti delle varie figure: 

-Infermieri: assistenza ai medici ed altri specialisti nel trattamento diagnostico/terapeutico dei pazienti somministrando farmaci e monitorando le loro condizioni di salute fisica e mentale. 

– O.S.S.: applicazione delle medicazioni semplici; monitoraggio dei parametri vitali; trasporto di materiali di tipo sanitario e di campioni per gli esami diagnostici; sanificazione, disinfezione e igienizzazione dei presidi sanitari.

-Ausiliari: assistenza diretta alla persona; cura e igiene dell’assistito e dell’ambiente; supporto nella vita relazionale; preparazione dei pasti; svolgimento di pratiche burocratiche; prestazioni igienico-sanitarie non specialistiche.

Infermieri, OSS e Ausiliari hanno mansioni diverse e del tutto incompatibili.

L’infermiere è un lavoro prevalentemente di concetto e tutte le così dette attività “alberghiere” sono di competenza degli Operatori Socio Sanitari e degli Ausiliari.

La realtà è che invece nella maggior parte degli Ospedali quotidianamente Infermieri, OSS e Ausiliari si scambiano i ruoli con la conseguenza che “tutti fanno tutto”.

Così facendo l’infermiere subisce un demansionamento costante.

Nella quotidianità l’infermiere svolge molto del lavoro di competenza dell’O.S.S..

E’ ormai prassi consolidata che sia l’infermiere a occuparsi dell’igiene personale dei pazienti, dell’alimentazione, così come della attività di spostamento dal letto alle lettighe o sedie a rotelle e viceversa, e da un reparto all’altro per gli esami medici; ciò è dovuto alla cattiva organizzazione del lavoro nei reparti ove gli OSS sono presenti, o alla totale assenza della figura in pianta organica.

La carenza degli OSS, rispetto al reale fabbisogno, è una problema presente nella maggior parte delle strutture ospedaliere d’Italia con la conseguenza che la confusione di mansioni con gli infermieri ha costretto quest’ultimi a rivolgersi al Giudice per vedere rispettato il proprio profilo professionale ed ottenere il risarcimento per la perdita di professionalità a causa del demansionamento subito.

Sul punto si è espressa di recente la Suprema Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, (sentenza n.00359/22) affermando che “il demansionamento mortifica l’infermiere e crea un danno alla dignità professionale irreparabile”.

Nel caso sottoposto all’esame della Corte, il demansionamento è stato accertato in considerazione del fatto che nel giudizio di merito l’infermiere (categ. D) accanto all’attività corrispondente all’inquadramento professionale, svolgeva anche l’attività corrispondente all’inferiore inquadramento degli O.S.S.  (categ. B), oltre che dalla natura di tale ultima attività (prettamente manuale rispetto alla natura intellettuale di quella propria dell’infermiere), e dal fatto che tale attività inferiore veniva svolta alla presenza di tutti i pazienti che, quindi, vedevano l’infermiere svolgere anche compiti propri di lavoratori inquadrati in categoria inferiore.  

Da ultimo, nel Maggio 2022, il Tribunale di Messina Sez. Lavoro si è pronunciato in conformità alla sentenza della Cassazione sopra richiamata.

Il Tribunale, infatti, ha riconosciuto il diritto degli infermieri ad essere adibiti alle mansioni di assunzione, al risarcimento del danno per il demansionamento subito avendo accertato, in corso di causa, che mancavano nell’Ospedale resistente le figure di supporto (OSS) agli infermieri e ciò ha comportato come conseguenza che i predetti hanno dovuto svolgere sempre “in maniera marginale ed affrettata le mansioni proprie della qualifica professionale ed in maniera prevalente attività di assistenza diretta dei pazienti, in sostanza disimpegnando mansioni igienico-domestiche-alberghiere, quali: igiene personale, questa, anche conseguente all’espletamento dei bisogni fisiologici; imboccare i pazienti non autosufficienti; sanificazione dei carrelli della terapia farmacologica; effettuazione del c.d. ‘giro letti’ che comprende la fase di controllo tissutale; rispondere ai campanelli; rispondere al telefono; rispondere al citofono”. 

Detto permanente demansionamento ha comportato anche l’accoglimento della domanda di risarcimento dei danni avanzata dai ricorrenti che in genere è quantificata in una percentuale sulla retribuzione mensile via via maturata nel periodo, oltre agli interessi dalla domanda giudiziale.

Avv. Fabrizio Cristadoro

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