Il termine di decadenza semestrale dalla domanda amministrativa è impedito dall’espletamento tempestivo del giudizio di ATP che è obbligatoriamente prodromico (Tribunale di Cosenza, Sez. Lavoro, sentenza n. 357/2021 del 10 febbraio 2021)

Il beneficiario dell’invalidità civile presenta nei confronti dell’Inps giudizio di opposizione avverso la CTU svoltasi nel giudizio di ATP (Accertamento Tecnico Preventivo) che riconosceva una percentuale di invalidità del 83%.

Secondo il beneficiario il CTU non teneva in considerazione tutta la documentazione sanitaria prodotta.

Si costituisce in giudizio l’Inps eccependo la decadenza semestrale dalla domanda e l’infondatezza alla luce della CTU già espletata.

Il Tribunale osserva l’infondatezza dell’eccezione di decadenza a mente della previsione dall’art. 42 D.L. 269 del 2003.

Secondo tale norma la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall’espletamento tempestivo dell’opposizione.

Anche se l’art 445 bis cpc non menziona specificatamente la fattispecie, sarebbe incongruo e illogico non attribuire all’espletamento dell’ATP (obbligatoriamente prodromico al ricorso di merito), anche la funzione di impedire la decadenza.

Ciò posto, le doglianze inerenti le conclusioni della CTU non vengono condivise dal Tribunale.

La lamentata erroneità della valutazione operata dal CTU si risolve, invero, in una censura del tutto generica priva di fondamento medico.

Nulla di diverso od ulteriore rispetto alla documentazione sanitaria prodotta in fase di Accertamento Tecnico è stata allegata o dedotta.

Di talchè mere censure generiche, prive di fondamento scientifico, sono del tutto inidonee a segnalare presunte incongruenze della valutazione espressa dal Consulente Tecnico d’Ufficio.

La relazione depositata dal CTU è ben motivata e dettagliatamente descrittiva delle condizioni della parte ricorrente quali riscontrate all’esame obiettivo.

Per tali ragioni il Giudice non ritiene di disporre ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell’elaborato peritale, soprattutto avuto riguardo alla assenza di differenti od ulteriori allegazioni documentali non esaminate.

La relazione del CTU depositata è corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici, e dunque viene totalmente condivisa.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la declaratoria del diritto dell’opposto all’assegno di invalidità civile con decorrenza dal 22.6.2016, nella percentuale dell’83%.

Le spese di lite vengono poste a carico dell’Inps.

Avv. Emanuela Foligno

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