Respinto il ricorso di un imputato, accusato di “spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”, che invocava la grossolanità del falso in quanto la contraffazione della banconota utilizzata per pagare il fattorino della pizzeria era palese, trattandosi di una semplice fotocopia

In tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia ictu oculi riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate; sicché si ha reato impossibile per inidoneità della condotta allorché la grossolanità della contraffazione renda il falso così evidente da escludere la stessa possibilità, e non soltanto la probabilità, che lo stesso venga riconosciuto da una qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza.

Lo ha ricordato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 15122/2020 pronunciandosi sul ricorso di un imputato condannato, in sede di merito, per il reato di cui all’art. 455 del codice penale in materia di “spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”. L’uomo, nello specifico, era accusato di avere immesso in circolazione una banconota falsa da 100 Euro consegnandola all’addetto alle consegne di una pizzeria, in pagamento del prezzo di 17,30 Euro.

Nell’impugnare la decisione di secondo grado davanti alla Suprema Corte, il ricorrente eccepiva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla grossolanità del falso. A suo avviso, infatti, sia l’addetto alle consegne che la cassiera si erano immediatamente accorti che la banconota era una fotocopia a colori, ed era inoltre destinata a soggetti abituati a valutare la genuinità delle banconote.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto il ricorso infondato.

Nel caso esaminato, infatti, benché la falsificazione fosse rudimentale, in quanto la banconota contraffatta consisteva in una semplice fotocopia, priva di filigrana e tagliata in modo irregolare, nondimeno il contesto in cui la stessa era stata consegnata in pagamento – al fattorino della pizzeria, alla quale erano state fornite generalità false, per strada, in maniera frettolosa, in condizioni di luce precarie – aveva reso la condotta “concretamente idonea ad ingannare l’accipiens”, che l’aveva ricevuta nutrendo soltanto qualche sospetto, poi dissolto soltanto dall’esame attento della cassiera della pizzeria, che aveva altresì una maggiore consuetudine con le banconote.

Dal Palazzaccio hanno quindi ribadito il principio secondo cui, in tema di falso nummario, la grossolanità idonea ad integrare gli estremi del reato impossibile ricorre solo quando il falso sia riconoscibile ictu oculi dalla generalità dei consociati, espressa dall’uomo qualunque di comune esperienza, ed il relativo giudizio va riferito non solo alle caratteristiche oggettive della banconota, ma anche, in considerazione del normale uso delle stesse, alle modalità di scambio ed alle circostanze nelle quali esso avviene.

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