Le figlie della defunta non hanno titolo per far valere il contratto protettivo stipulato con l’ospedale

Una donna sottoposta a colonscopia decede durante l’esecuzione dell’esame per arresto cardiaco. Le figlie sporgono denuncia querela nei confronti dei medici per omicidio colposo che viene archiviata.

La Cassazione nella sentenza n. 19188/2020 fa un po’ di chiarezza. Le figlie della donna richiedono il risarcimento in virtù del contratto stipulato dalla donna con l’ospedale, ma il contratto protettivo come spiega la Suprema Corte: “è giustificato con l’argomento che il terzo ha un interesse identico a quello dello stipulante, un interesse che viene coinvolto dalla esecuzione del contratto nello stesso modo in cui è coinvolto l’interesse della parte contrattuale, del creditore della prestazione”.

Nel contratto tra la struttura e la gestante, l’interesse di quest’ultima è la nascita del figlio: la donna si affida alla struttura sanitaria (o al medico) allo scopo di avere assistenza al parto. L’esecuzione del contratto – osserva la Suprema Corte – soddisfa (o lede, in caso di inadempimento) l’interesse dell’altro genitore allo stesso modo di come soddisfa (o lede) l’interesse della gestante contraente. Non v’è dunque motivo di riconoscere azione da contratto all’una ed azione da delitto all’altro.”

Hli Ermellini hanno aggiunto che la donna, invece “si era affidata alla struttura per la cura della salute, e l’inadempimento della obbligazione assunta dalla struttura ha leso due beni diversi: la salute, per l’appunto, della donna (o la vita, più precisamente), ed il rapporto parentale invece quanto alle figlie.”

Relativamente al nesso causale precisa poi la Corte che: “Per comprendere la fondatezza di questa censura occorre considerare che, da un punto di vista probatorio, la regola fissata da questa corte quanto alla prova sufficiente del nesso causale è quella del “più probabile che no”, in base alla quale si considera raggiunto l’accertamento del nesso causale solo che emerga che è più probabile che il fatto indicato come antecedente abbia causato l’evento, anziché no.

Questo accertamento, ossia della probabilità che la causa dell’evento sia quella, può essere raggiunto anche mediante presunzioni, e non necessariamente attraverso prove dirette.

Lo stesso Tribunale “ha fatto uso di presunzioni per ritenere non raggiunta la prova del nesso causale, ricorrendo alle valutazioni contenute nel decreto di archiviazione, che altro non erano se non elementi da cui il giudice civile ha tratto la convinzione che non si potesse giungere all’affermazione della condotta dei sanitari come causa del decesso.”

                                               Avv. Claudia Poscia

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