Il giudice, quando aderisce alla CTU che ha tenuto conto dei rilievi dei CTP, esaurisce l’obbligo della motivazione anche in caso di contrasto tra due elaborati

La vertenza viene decisa dalla Suprema Corte (Cassazione Civile, sez. III, sentenza n. 21970 del 12 ottobre 2020). Due donne, in qualità di terze trasportate instauravano giudizio civile dinanzi il Tribunale di Vibo Valentia onde ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale nel quale venivano coinvolte.

Le donne eccepivano di essere a bordo dell’autoveicolo che veniva urtato violentemente da un autocarro a causa dell’invasione della corsia di marcia opposta; per contro il conducente dell’autocarro sosteneva che la responsabilità del sinistro fosse da ascriversi all’autoveicolo.

La causa veniva istruita attraverso l’espletamento di prove testimoniali e CTU Medico-legale sulle terze trasportate e, all’esito, il Tribunale di Vibo Valentia dichiarava l’esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente dell’autocarro, riteneva esaustivo l’importo già riconosciuto a una delle due trasportate e condannava a pagare in favore dell’altro trasportato un residuo minimo importo.

La sentenza veniva impugnata e la Corte d’Appello di Catanzaro rigettava l’appello ritenendo che la sentenza di primo grado fosse adeguatamente motivata con riguardo all’adesione ad 1 sola delle 2 espletate CTU, con riguardo al calcolo dell’invalidità temporanea e del danno biologico e confermava il rigetto della domanda di danno morale in assenza di specifica prova sul punto.

Avverso la sentenza viene proposto ricorso per Cassazione.

Le ricorrenti censurano la sentenza della Corte d’Appello nella parte in cui il Giudice avrebbe aderito ad 1 delle espletate CTU senza motivare sulle ragioni della preferenza di tale valutazione rispetto alla prima Consulenza espletata.

Nello specifico, i ricorrenti sostengono che qualora nel corso del giudizio siano disposte più Consulenze Tecniche per i medesimi fatti di causa, e venga rilevato un contrasto tra le stesse, il Giudice deve dar conto dell’eventuale scelta operata in favore dell’una o dell’altra e non limitarsi ad accogliere acriticamente le conclusioni di una delle due CTU.

Ad avviso dei ricorrenti, in presenza di un contrasto tra le due diverse Consulenze, il Giudice avrebbe dovuto disporre un ulteriore accertamento peritale.

La Corte considera tale doglianza inammissibile per difetto di autosufficienza, e ricorda che nel caso in cui si lamenti il vizio di motivazione riguardo agli espletati accertamenti tecnici, devono essere trascritti, per autosufficienza, almeno i punti salienti della CTU che si ritengono controversi. onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità.

E’ infondata la circostanza che in caso di contrasto tra le 2 CTU espletate, il Giudice avrebbe dovuto disporre una terza consulenza.

Tale scelta rientra tra i poteri discrezionali del Giudice di merito e non può essere esaminata in sede di legittimità.

In ogni caso il motivo sarebbe, comunque infondato, in quanto l’obbligo di motivazione è stato più che adeguatamente assolto da parte del Giudice del merito sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”.

Sulla quantificazione dell’invalidità temporanea totale che avrebbe erroneamente, secondo i ricorrenti, tenuto conto solo del periodo di ricovero ospedaliero la Corte osserva che non risultano allegate agli atti di causa specifiche circostanze fattuali che avrebbero giustificato il prolungamento del periodo di invalidità temporanea totale anche oltre la durata del ricovero ospedaliero.

Ne consegue che, in mancanza di specifica prova sul punto, è stata correttamente confermata dalla Corte territoriale la sentenza di prime cure, peraltro anche sulla base delle risultanze delle due CTU.

La doglianza inerente la errata quantificazione del danno biologico totale permanente e omesso riconoscimento del danno morale viene, invece, considerata fondata.

Giurisprudenza del tutto consolidata esclude che si possa omettere il calcolo del danno morale o non patrimoniale in quanto detta voce di danno non è ricompresa mai nel danno biologico e va liquidata autonomamente non solo in forza di quanto espressamente stabilito sul piano normativo dal D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, art. 5, lett. C ed ora artt. 138 e 139 Codice delle Assicurazioni Private, ma soprattutto in ragione della differenza ontologica esistente tra di essi, corrispondendo infatti tali danni a due momenti essenziali della sofferenza dell’individuo, il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana

Stante la piena autonomia del danno morale, rispetto al biologico, il Giudice avrebbe dovuto esperire la strada della risarcibilità del danno, anche affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta.

Essendo, dunque, stato omesso da parte della Corte territoriale ogni riferimento al danno non patrimoniale la sentenza viene sul punto cassata con rinvio in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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