La CTU contabile ha accertato il diritto del lavoratore ad agire esecutivamente nei confronti dell’Inail nei limiti della somma di euro 15.258,38 (Tribunale di Cosenza, Sez. Lavoro, Sentenza n. 922/2021 del 23/04/2021-RG n. 3992/2017)
L’Inail si oppone all’Atto di Precetto con il quale gli veniva intimato, da parte del lavoratore, il pagamento della somma complessiva di euro 17.078,89, a titolo di danno biologico riconosciuto nella misura del 13% con sentenza n. 1347 del 2016 con la quale la Corte d’Appello di Catanzaro aveva riformato la sentenza di primo grado n. 253 del 2012.
Espone l’Istituto:
- che a seguito di infortunio sul lavoro in data 6.6.2007 era stata riconosciuta una menomazione dell’11% ed era stato liquidato l’indennizzo in conto capitale;
- che con sentenza n. 253 del 2012 era stato riconosciuto il diritto alla rendita sulla base di una percentuale di menomazione del 16%;
- che nelle more di tale giudizio il lavoratore subiva altro infortunio in data 22.7.2011 , per il quale era stato riconosciuto un danno del 2%,unificato nel grado 12% al già ristorato 11% con erogazione della differenza;
- che a seguito della sentenza era stata erogata la rendita nella misura del 16% procedendosi a trattenere sulla medesima le somme precedentemente erogate in conto capitale;
- che nelle more del giudizio di appello con la rendita in questione venivano unificati sia il postumo 2% che i “reliquati” di una malattia professionale riconosciuta pervenendo al grado complessivo del 26%;
- che la Corte d’appello con la sentenza n. 1347 aveva negato il diritto del lavoratore alla rendita riconoscendogli una invalidità del 13 % per l’infortunio del 6.6.2007;
- che pertanto si era ridotta la rendita dal 26% al 23% ristorando in tal modo sia l’infortunio del 6.6.2007, sia l’infortunio del 22.7.2011 e sia la malattia professionale dell’8.3.2012;
- che in relazione all’infortunio del 6.6.2017 l’istituto continuava a recuperare le somme erogate sia a titolo di indennizzo che a titolo di ratei per la minore percentuale riconosciuta;
- che pertanto l’opposto non aveva alcun titolo alla somma di cui al precetto opposto.
Si costituisce in giudizio il lavoratore chiedendo il rigetto dell’opposizione e deducendo che il precetto traeva origine dalla sentenza della Corte d’Appello passata in giudicato, e che le doglianze dell’Inail dovevano essere sollevate nel giudizio di appello e non in sede di opposizione agli atti esecutivi.
Con ricorso ex art. 618 bis c.p.c. l’Inail, inoltre, proponeva opposizione avverso il pignoramento presso terzi proposto dal lavoratore in relazione all’atto di precetto di cui al ricorso 3992 del 2017.
Il Giudice dell’Esecuzione assegnava al lavoratore la somma di euro 17.078,89; rigettata la richiesta di sospensione dell’esecuzione, il procedimento veniva trasmesso per la fase di merito al Giudice del lavoro.
Il Giudice del Lavoro, riunisce i due procedimenti e dispone CTU Contabile, al cui esito ritiene parzialmente fondato il diritto del lavoratore.
Preliminarmente il Giudice osserva che i due giudizi sono stati riuniti trattandosi di opposizione a precetto e di opposizione all’esecuzione avverso il medesimo titolo esecutivo, fondate su fatti identici.
In tale caso non sussiste continenza, né connessione, ma litispendenza, quando le cause siano pendenti dinanzi a due uffici giudiziari diversi, mentre quando le cause pendono dinanzi al medesimo ufficio trovano piuttosto applicazione gli artt. 273 e 274 c.p.c., che consentono e prescrivono la riunione.
Il precetto è stato notificato sulla base della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro che accertava, in relazione all’infortunio del 6.6.2007, una invalidità del 13 % con conseguente condanna dell’Inail al pagamento dell’indennizzo in conto capitale.
In relazione a quell’infortunio il CTU ha calcolato in euro 24.766,55 l’indennizzo dovuto in relazione alla misura percentuale del 13%, mentre l’Inail ha erogato come indennizzo in conto capitale la somma di euro 9.508,17.
Ne consegue che al ricorrente spetta la somma di euro 15.258,38.
Riguardo le ulteriori doglianze dell’Inail, viene osservato che le stesse, antecedenti alla proposizione dell’appello, dovevano essere fatte valere in quella sede.
Risulta, pertanto, accertato il diritto del lavoratore ad agire esecutivamente nei confronti dell’Inail, sulla base del precetto opposto, nei limiti della somma di euro 15.258,38.
Le spese di CTU e le spese di lite seguono la regola della soccombenza.
In conclusione, il Tribunale di Cosenza, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara il diritto del lavoratore ad agire esecutivamente nei confronti dell’Inail sulla base del precetto opposto, nei limiti della somma di euro 15.258,38; condanna l’Inail al pagamento delle spese di CTU contabile e delle spese di lite liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori.
Avv. Emanuela Foligno
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