Nessun risarcimento danni iure proprio ai nipoti della donna morta in un sinistro stradale che aveva indicato loro fratello come erede universale
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10583/2021 si è pronunciata sul ricorso presentato dai nipoti di una donna deceduto in conseguenza di un sinistro stradale che avevano agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni iure proprio per la perdita del rapporto parentale con la zia, in quanto conviventi e a un lungo accuditi da quest’ultima, e del danno iure hereditatis, patito dal fratello, che aveva vissuto con la zia per tutta la vita, durata 63 anni, oltre che del danno catastrofale acquisito da quest’ultimo a titolo di erede universale della zia e successivamente loro trasmesso, quali eredi legittimi del proprio fratello.
Il Tribunale, nel riconoscere la responsabilità nella causazione del sinistro da parte della conducente del veicolo antagonista, aveva accolto la domanda, ma la Corte di appello aveva riformato parzialmente la decisione negando il diritto dei nipoti non più conviventi al risarcimento del danno iure proprio.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrenti deducevano che il Giudice di secondo grado avesse erroneamente: a) elevato la convivenza a connotato minimo attraverso cui si esteriorizzare l’intimità delle relazioni di parentela ; b) negato che fossero state dimostrate circostanze tali da far ritenere che sussistesse un legame affettivo tra i richiedenti e la zia, dato che la zia non li aveva resi destinatari di disposizioni testamentarie, avendo istituito erede universale il loro fratello; c) omesso di considerare la prova, risultante dagli atti dello stato civile, della loro convivenza con la zia fino al momento in cui avevano costituito ciascuno per proprio conto dei distinti nuclei familiari; d) disatteso la domanda di assunzione di prove testimoniali.
I Giudice Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto le doglianze inammissibili.
E’ denunciabile in cassazione – hanno chiarito dal Palazzaccio – solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. SU n. 8053/2014), mentre nel motivo si fa riferimento a circostanze esterne”.
Il fatto asseritamente omesso – sottolinea la Cassazione – sarebbe la circostanza che i nipoti sarebbero stati accuditi dalla zia, ma tale circostanza, per come formulata, è generica e perciò priva di decisività ai fini della valutazione dell’esistenza del legame effettivo tra la zia e gli odierni ricorrenti, anche alla luce del fatto esaminato dal giudice, e cioè che l’istituzione del loro fratello come erede universale lasciava presumere che il legame interrotto dall’incidente intercorresse solo con quest’ultimo.
La redazione giuridica
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