La società di leasing mantiene la titolarità dell’interesse protetto dalla polizza assicurativa

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10357/2017, si è pronunciata in relazione al contenzioso tra una compagnia assicurativa e una carrozzeria, incentrata danneggiamento di un’automobile in leasing. Il contratto di leasing è una sorta di “noleggio” che prevede l’utilizzo dell’automobile da parte del contraente dietro pagamento di un canone mensile e per un certo numero di mesi. Al termine del periodo statuito dal contratto, l’utilizzatore può optare se rinnovare il contratto stesso, restituire l’automobile oppure riscattarla acquistandone la proprietà.
Nel caso esaminato, il soggetto che aveva sottoscritto il contratto di leasing, aveva stipulato al contempo una polizza assicurativa che prevedeva il risarcimento dei danni in caso di atti vandalici. Verificatasi tale evenienza aveva portato la macchina in carrozzeria, cedendo a questa il credito vantato nei confronti dell’assicurazione.
L’assicurazione, tuttavia, si era rifiutata di pagare l’indennizzo all’officina, dal momento che si trattava di veicolo concesso in leasing che non era di proprietà del soggetto assicurato, con la conseguenza che l’indennizzo non spettava all’utilizzatore, ma alla società di leasing.
Il Tribunale di Pistoia, riformando la sentenza di primo grado, aveva dato ragione alla compagnia assicurativa. Di qui la decisione della carrozzeria di ricorrere per cassazione, osservando come l’assicurato fosse il soggetto che materialmente utilizzava la vettura, che l’aveva fatta riparare e che di conseguenza avrebbe dovuto essere il destinatario della liquidazione del danno.
La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto di non accogliere le argomentazioni del ricorrente, evidenziando che l’indennizzo assicurativo spetta al proprietario dell’automobile, mentre all’utilizzatore può spettare solamente il credito relativo al risarcimento del danno subito a seguito dell’atto vandalico. E’ il proprietario, infatti, il soggetto titolare dell’interesse protetto dalla polizza assicurativa. Di conseguenza, nel caso in esame, il ricorso stato respinto, con conferma integrale della sentenza del Tribunale.

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