La commercializzazione di cosmetici contenenti componenti di natura medicinale, può essere ricondotta nella disciplina relativa alla vendita dei prodotti farmaceutici? E in caso di risposta affermativa, si può parlare di attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c.?
La vicenda
Con atto di citazione il ricorrente aveva citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Mantova la società rivenditrice di un prodotto per uso cutaneo, denunciandone la responsabilità ai sensi degli artt. 2050 e 2043 c.c., e chiedendo la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del suo utilizzo e consistiti nel grave peggioramento della psoriasi di cui già soffriva.
Ma sia in primo grado che in appello l’istanza veniva rigettata. Cosicché l’originario attore si rivolgeva ai giudici della Suprema Corre di Cassazione censurando la motivazione impugnata per aver ritenuto inapplicabile, nella fattispecie, la disposizione codicistica in tema di responsabilità per l’esercizio di attività pericolose, con le conseguenti implicazioni sul regime di ripartizione dell’onere della prova.
L’esclusione dell’attività svolta dalla convenuta dal novero delle attività pericolose – a detta del ricorrente – sarebbe stata effettuata sulla base dell’astratta distinzione tra attività di produzione e commercializzazione dei prodotti di natura farmaceutica (pacificamente ricompresa in tale novero) e attività di produzione e commercializzazione dei prodotti di natura cosmetica (pacificamente esclusa dal novero medesimo) senza considerare le peculiarità del caso concreto, in relazione al quale era stata accertata la presenza nel prodotto utilizzato, di una sostanza medicinale di natura cortisonica.
Ed invero, la corte d’appello aveva ritenuto inapplicabile la norma in questione, sul rilievo che, se è pacifico che tra le attività pericolose rientra quella di produzione e commercializzazione dei prodotti farmaceutici, altrettanto pacificamente dovrebbe escludersi dal novero di tali attività quella di produzione e commercializzazione di prodotti di natura cosmetica, quale quello utilizzato dal danneggiato.
Al riguardo la corte territoriale aveva ritenuto assolutamente irrilevante la circostanza che, come confermato dal consulente tecnico, tra i componenti del prodotto utilizzato dall’attore vi fosse una sostanza di natura medicinale. Ciò in quanto, l’aggiunta, ad un prodotto cosmetico, di sostanze con funzione latamente terapeutica o protettiva non ne comporterebbe la trasformazione in farmaco, in considerazione del carattere secondario della predetta funzione rispetto a quella cosmetica.
La Corte di merito ha infine affermato che non può ricondursi nell’orbita del disposto dell’art. 2050 c.c., “una attività non pericolosa di per sè”, quale quella di commercializzazione di un prodotto cosmetico, anche se divenga tale per l’operatività di “cause esterne”, quali la presenza – peraltro non nota al distributore – di componenti che rendano in concreto il prodotto potenzialmente nocivo per la salute.
Il giudizio di legittimità: le attività pericolose
Ma per i giudici della Cassazione siffatta argomentazione non era condivisibile, in quanto contraria ai principi già elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in base ai quali, la nozione di attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c., non deve essere limitata alle attività tipiche, già qualificate come tali da una norma di legge, ma deve essere estesa a tutte le attività che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno (Cass. 30/10/2002, n.15288; Cass. 07/05/2007, n.10300; Cass. 16/01/2013, n.919; Cass. 29/07/2015, n. 16052).
Il requisito della pericolosità, dunque, non deve essere accertato in astratto ma in concreto, con valutazione che deve essere fatta caso per caso, tenendo presente che anche un’attività per natura non pericolosa può diventarle in ragione delle modalità con cui viene esercitata o dei mezzi impiegati per espletarla (Cass. 05/06/2002, n. 8148).
«L’accertamento in concreto se una certa attività, non espressamente qualificata come pericolosa da una disposizione di legge, possa o meno essere considerata tale ai sensi dell’art. 2050 c.c., implica un accertamento di fatto, che il giudice del merito deve compiere secondo il criterio della prognosi postuma, in base alle circostanze esistenti al momento dell’esercizio dell’attività (Cass. 30/10/2002, n. 15288; Cass. 12/05/2005, n. 10027), e che è insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente e logicamente motivato (Cass. 19/01/2007, n. 1195; Cass. 20/05/2015, n. 10268)».
Lo stesso criterio deve guidare il giudice del merito nella distinzione tra pericolosità della condotta (la «quale riguarda un’attività normalmente innocua, che assume i caratteri della pericolosità a causa della condotta imprudente o negligente dell’operatore, ed è elemento costitutivo della responsabilità generale di cui all’art. 2043 c.c.) e pericolosità dell’attività in quanto tale (la quale concerne un’attività che, invece, è potenzialmente dannosa di per sè, in ragione della sua natura o dei mezzi adoperati e rappresenta una componente della responsabilità speciale di cui all’art. 2050 c.c.), distinzione che va accertata di volta in volta verificando la natura dell’attività o il grado di efficienza dei mezzi utilizzati (Cass. 21 ottobre 2005, n. 20357)».
La decisione
In applicazione di tali principi ne discende il necessario corollario per cui il novero delle attività pericolose non è predeterminato in astratto dovendo essere integrato con tutte quelle attività che risultino in concreto dotate di spiccata potenzialità offensiva per loro natura o per le modalità concrete di svolgimento.
Ebbene, nel caso in esame, la Corte di merito aveva qualificato come “non pericolosa” l’attività di produzione e commercializzazione del prodotto utilizzato dal ricorrente sulla base di una rigida ed astratta distinzione tra prodotti farmaceutici e prodotti cosmetici, senza fornire una congrua e logica spiegazione delle ragioni per le quali aveva ritenuto che non assumessero rilevanza le peculiarità del caso concreto, in relazione al quale era stato accertato, con consulenza tecnica d’ufficio, che il prodotto, benchè formalmente rientrante nella categoria dei cosmetici, conteneva in realtà un componente medicinale cortisonico che ne alterava nella sostanza la natura.
Peraltro, la stessa consulenza tecnica aveva confermato che la comparsa dell’eritrodermia era stata causata proprio dal corticosteroide presente nel cosmetico, venduto come privo di particolari controindicazioni.
Il ricorso è stato perciò accolto e cassata la decisione impugnata con rinvio.
Dott.ssa Sabrina Caporale
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