Negata alla passeggera di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale la personalizzazione del danno non patrimoniale in aumento rispetto a quanto liquidato in base ai valori tabellari

La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l’individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Lo ha stabilito il Tribunale di Ancona con la sentenza n. 1100/2020 nel pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento avanzata da una donna in qualità di terza trasportata a bordo di un veicolo rimasto coinvolto in un sinistro stradale. Il mezzo, nello specifico, percorrendo un tratto autostradale aveva investito un tubo metallico.

La compagnia assicurativa convenuta in giudizio contestava, tuttavia, la sussistenza di un nesso causale tra il sinistro e le lesioni lamentate dall’attrice, evidenziando, in particolare, che tali lesioni non risultavano compatibili con i danni, di lieve entità, riportati dall’autovettura e valutati dal proprio perito in euro 244,50.

Il Tribunale, invece, ha ritenuto la domanda attore meritevole di accoglimento nell’an. Dalla documentazione medica prodotta dall’attrice fin dal procedimento per ATP, esaminata dal CTU nominato nel corso del procedimento medesimo, risultava che, il giorno successivo al sinistro, la donna si era recata in pronto soccorso dove, in seguito all’esame obiettivo, era stata dimessa con diagnosi di: “Trauma cranico dubbiamente commotivo in regione occipitale. Trauma distrattivo rachide cervicale e lombo-sacrale. Trauma contusivo ginocchio dx. e sn. con prognosi di giorni 10”. All’infortunata era stato consigliato l’uso di collare cervicale morbido e di una tasca reggibraccio a dx. da portare per 7 giorni.

Il CTU nominato dal Tribunale, tenuto conto degli elementi risultanti dalla documentazione esaminata, relativa sia al sinistro che agli accertamenti e alle cure alle quali si è sottoposta la donna, ha ritenuto le lesioni accertate compatibili con la dinamica del sinistro, concludendo per la sussistenza di un attendibile nesso causale tra tale dinamica e le lesioni in questione.

In relazione alle conseguenze del sinistro, il Tribunale di Ancona, trattandosi di lesioni di lieve entità (dall’1% al 9%), ha liquidato il danno in base alla tabella unica nazionale per le lesioni micropermanenti, di cui all’art. 139 del decreto legislativo n. 209 del 7.9.2005, c.d. Codice delle Assicurazioni private, in vigore dall’1.1.2006 quantificandolo complessivamente in euro 22.764,57 così ricavati:: euro 15.759,79 a titolo di danno biologico permanente (23 anni all’epoca del sinistro, percentuale di invalidità 9%), euro 1.068,53 per l’invalidità temporanea permanente al 75% per gg. 30, euro 712,35 per l’invalidità temporanea permanente al 50% per gg. 30 e euro 474,90 per l’invalidità temporanea permanente al 25% per gg. 40.

Il Giudice, per ciò che concerne la personalizzazione del danno non patrimoniale, ha ritenuto di non riconoscere un importo ulteriore alla danneggiata. Le conclusioni riportate dal c.t.u. non riportavano conseguenze dannose particolari tali da giustificare un aumento del risarcimento. In particolare, dalla CTU non risultavano limitazioni alla capacità di deambulare tali da incidere, in futuro, sulla scelta di un’abitazione o sulla capacità di sostenere una gravidanza o sulla possibilità di svolgere attività sportiva (peraltro a livello non agonistico). Inoltre, non risultava la necessità di interventi chirurgici futuri con conseguenti danni estetici.

Riconosciuto invece alla danneggiata un ulteriore importo, che il Tribunale ha reputato equo liquidare in misura pari ad euro 5.000,00, a titolo di danno morale per le sofferenze patite a causa delle lesioni, la cui sussistenza poteva ragionevolmente inferirsi, in via induttiva, dalla giovane età della danneggiata, dalla lunga durata della inabilità e dalla natura delle cure rivenute.

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