Accolto il ricorso degli eredi di un uomo defunto in occasione di un sinistro stradale che chiedevano il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante consistito nella perdita degli emolumenti alla propria famiglia

“Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall’Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell’illecito del terzo”. E’ il principio stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 12564/2018 e ribadito dalla Suprema Corte con la recente sentenza n. 2177/2021.

I Giudici Ermellini, con quest’ultima pronuncia, hanno accolto il ricorso presentato dai prossimi congiunti di un uomo deceduto in conseguenza di un sinistro stradale che avevano agito in giudizio nei confronti del conducente del veicolo che aveva provocato l’incidente, del proprietario del mezzo e della compagnia assicurativa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti.

In primo grado il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda ritenendo esistente esistente e risarcibile il danno non patrimoniale, ma aveva rigettato l’istanza di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, consistito – nella prospettazione attorea – nella perdita degli emolumenti alla propria famiglia.

La decisione era stata confermata anche in appello. Il Collegio distrettuale, rilevato che le parti danneggiate beneficiavano d’una pensione di reversibilità pari al 60% del reddito del defunto, aveva ritenuto che tale circostanza fosse di per sé idonea ad eliminare il pregiudizio patrimoniale provocato dalla morte del congiunto, in virtù del principio della compensatio lucri cum damno.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, i ricorrenti eccepivano che il Giudice di secondo grado avesse erroneamente escluso la sussistenza di un danno patrimoniale da lucro cessante solo perché i familiari della persona defunta percepivano una pensione di reversibilità. Deducevano che nella specie non poteva operare il principio della compensatio lucri cum damno, in quanto tale principio troverebbe applicazione solo quando sia il pregiudizio che l’incremento patrimoniale siano causati dal fatto illecito, ipotesi non ricorrente con riferimento alla percezione della pensione di reversibilità, che non trae origine dal fatto illecito.

La doglianza è stata accolta, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello per un nuovo esame.

La redazione giuridica

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