Il Garante della privacy ha verificato la conformità dei codici di deontologia alla normativa sulla protezione dei dati personali. In Gazzetta ufficiale le “regole deontologiche” ritenute conformi

Il Garante per la protezione dei dati personali ha verificato la conformità dei Codici di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, statistici, scientifici e investigazioni difensive al Regolamento Ue 2016/679 sulla protezione dei dati personali. La verifica è stata demandata all’Autorità dal decreto legislativo 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento Ue.  L’attività ha comportato la soppressione o la ridefinizione di talune previsioni alla luce del diverso approccio richiesto ai titolari del trattamento dal Regolamento Ue. Il tutto in omaggio ai principi di accountability, privacy by default e by design.

Le disposizioni ritenute conformi, denominate “regole deontologiche”, sono state pubblicate nelle scorse ore in Gazzetta Ufficiale.

Per quanto riguarda gli avvocati, tali regole sono contenute nella delibera n. 512/2018. Il provvedimento dispone che il trattamento dei dati deve essere organizzato in modalità non necessariamente automatizzate, purché adeguate a garantire il rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità degli interessati. A tal fine devono essere applicati i principi di finalità, proporzionalità e minimizzazione dei dati. Il tutto dopo il compimento di una valutazione sostanziale fondata anche sulla quantità e qualità dei dati raccolti e dei possibili rischi.

Tutte le decisioni devono essere assunte dal titolare del trattamento.

Tale ruolo può essere ricoperto da un professionista singolo o anche da più codifensori della stessa parte o che, anche fuori dalla difesa, abbiano concorso all’attività difensiva in qualità di consulenti o domiciliatari. Ma anche da un’associazione professionale o una società tra professionisti. Il responsabile del trattamento deve fornire alle persone autorizzate adeguate istruzioni sul trattamento dei dati, indicando le regole da osservare in base al ruolo ricoperto.

La delibera 512/2018 chiarisce quali sono le informazioni che possono essere  utilizzate lecitamente e secondo correttezza. Ma definisce, anche, situazioni in cui occorre prestare particolare attenzione al fine di prevenire l’ingiustificata raccolta, utilizzazione o conoscenza dei dati.

Il provvedimento sancisce poi che l’avvocato può fornire in un unico contesto l’informativa sul trattamento dei dati  personali  e le notizie che deve  indicare  ai sensi  della disciplina sulle indagini difensive.

In particolare, mediante affissione nei locali dello studio o pubblicazione sul proprio sito Internet, anche  utilizzando  formule  sintetiche  e colloquiali. Disposizione specifiche, infine, sono previste in tema di comunicazione e diffusione, nonché di conservazione e cancellazione dei dati.

 

SCARICA QUI LA DELIBERA DEL GARANTE N. 512/2018

 

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