Respinto il ricorso di una donna che si era vista rigettare la domanda volta alla liquidazione della rendita ai superstiti dopo il decesso del marito

Si era vista rigettare, in sede di merito, la domanda proposta nei confronti dell’INAIL per la liquidazione della rendita ai superstiti in relazione al decesso del coniuge. La Corte territoriale, sulla scorta della consulenza tecnica d’ufficio svolta da medico legale incaricato in primo grado (perizia resa anche sulla scorta dell’analisi delle note critiche prodotte dal consulente di parte), aveva rilevato che la morte dell’uomo (percettore di rendita INAIL) non era collegata alla tecnopatia di natura respiratoria sofferta dallo stesso.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte la ricorrente deduceva omesso, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, mancata rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, nullità della sentenza, avendo, la Corte territoriale, recepito acriticamente le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio senza tenere in debita considerazione i rilievi opportunamente forniti dal consulente tecnico di parte in merito al rapporto concausale tra la tecnopatia respiratoria e il decesso, senza ritenere di rinnovare la consulenza in grado di appello.

Gli Ermellini, con l’ordinanza n. 27818/2021, hanno ritenuto il ricorso inammissibile chiarendo che costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali derivanti da patologie dell’assicurato, le conclusioni del consulente tecnico di ufficio sulle quali si fonda la sentenza impugnata possono essere contestate in sede di legittimità solo ex art. 360 n. 5 c.p.c. e nella misura in cui si denunci una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, risolvendosi altrimenti in un mero dissenso diagnostico non deducibile in sede di legittimità.

Ciò posto, il motivo era all’evidenza inammissibile, proponendosi di veicolare una richiesta di riesame del giudizio di fatto in base al quale la Corte territoriale aveva escluso la ricorrenza in specie dell’etiologia professionale della malattia denunciata in fattispecie di doppia conforme di merito, in relazione alla quale la denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo non è punto ammessa.

Dal Palazzaccio hanno inoltre specificato che la censura era prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto (anche per estratto) della perizia del consulente di parte e di quella del consulente d’ufficio, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ.

La redazione giuridica

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