Costituisce degrado ambientale risarcibile l’incuria delle acque, del  servizio di fognatura e la mancata raccolta dei rifiuti solidi e urbani

La vicenda è stata trattata dal Tribunale di Reggio Calabria (sez. I, sentenza n. 841 del 28 settembre 2020) in qualità di Giudice d’Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gallina. Un uomo conveniva  in giudizio il Comune di Motta San Giovanni e la Provincia di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del degrado ambientale sussistente nella zona di residenza.

Il Giudice di Pace accoglieva la domanda dell’uomo e condannava i convenuti in solido al pagamento di euro 500,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti.

Il Comune di Motta San Giovanni propone appello lamentando erronea valutazione del materiale istruttorio inerente il danno non patrimoniale ed erronea attribuzione di responsabilità per degrado ambientale.

Nello specifico, il Comune evidenzia che le funzioni in materia di gestione del demanio idrico e sistemazione dei torrenti fa capo alla Provincia e che, comunque, il servizio di depurazione delle acque e fognature è affidato contrattualmente alla società Acque Regine.

Il Tribunale considera l’appello infondato.

Preliminarmente evidenzia che per quanto riguarda il danno non patrimoniale va fatto riferimento alla fondamentale sentenza Cass. S.U. 26972/2008 che ha unificato le varie categorie di danni non patrimoniali rientranti nell’alveo dell’art. 2059 c.c., specificando che “in tal senso, e cioè come mera sintesi descrittiva, vanno intese le distinte denominazioni adottate dalle sentenze gemelle del 2003 e recepite dalla sentenza n° 233/2003 della Corte Costituzionale”, anche al fine di evitare che la lettura costituzionalmente orientata della norma in esame divenisse occasione per incrementare le poste di danno.

Tale celeberrima decisione -rammenta il Tribunale- ha fissato i criteri per enucleare i danni risarcibili, giungendo alla conclusione che il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile.

E’ quindi necessario dare ristoro a tutte le componenti di danno non patrimoniale che superino il triplice vaglio selettivo di rilevanza costituzionale dell’interesse, gravità della lesione e serietà del danno.

Nel caso in esame, non vi è dubbio che risulti leso un diritto costituzionale, come quello a vivere in un ambiente salubre ex art. 32 Cost.

Vivere vicino ad una discarica a cielo aperto con odori nauseabondi altera le abitudini di vita e, conseguentemente, è fonte di danni non patrimoniali risarcibili.

Per tale ragione il primo motivo di appello del Comune viene respinto.

Anche la carenza di legittimazione passiva,  in forza della legge regionale n. 34 del 2002 e dell’affidamento del servizio di depurazione a società di multiservizi, viene considerata infondata.

Sono numerosi, evidenzia il Tribunale, gli accertati elementi che hanno contribuito al degrado ambientale lamentato: l’inefficienza del depuratore comunale, l’omessa raccolta dei rifiuti solidi, l’omessa pulizia dell’alveo del torrente.

Conseguentemente, se è vero che la gestione del demanio idrico è di competenza della Provincia, è anche vero che il servizio di gestione dei rifiuti e la pulizia dei luoghi sono di competenza comunale, corretta quindi la condanna di entrambi declarata dal Giudice di Pace.

Il Tribunale di Reggio Calabria rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Gallina n. 1112/2011.

Sebbene corretta nella conclusione condannatoria, la decisione qui in commento, per la materia trattata, avrebbe meritato quantomeno, una specifica disamina sull’illecito civile costituito dal degrado ambientale.

Il Tribunale, invece, si è limitato a richiamare le SS.UU. 26972/2008, riferendosi al ristoro del danno non patrimoniale, senza ancorarsi a precedenti specifici della materia di degrado ambientale e di responsabilità degli Enti Locali.

Avv. Emanuela Foligno

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