Giusta la condanna dell’automobilista che dopo aver provocato un incidente non ottempera all’obbligo di fermarsi salvo poi tornare indietro dopo un certo lasso di tempo

Con la sentenza n.28304/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un automobilista condannato in sede di merito per il reato di cui all’art. 189, comma 6 C.d.S., per avere provocato un sinistro stradale, allontanandosi dal luogo dell’incidente, senza ottemperare all’obbligo di fermarsi e fornire le proprie generalità.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, l’uomo contestava alla Corte territoriale di non aver neppure affrontato la doglianza introdotta con l’atto di gravame, limitandosi ad affermare che il reato in questione deve ritenersi integrato anche in ipotesi di sosta momentanea, senza, tuttavia, affrontare la questione della lievità del fatto, e senza tenere in considerazione l’assoluta modestia delle lesioni riportate dalla persona offesa.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno osservato che il Collegio distrettuale, pur non affrontando in modo diretto la questione dell’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. al caso di specie, nondimeno, aveva chiarito, con le argomentazioni complessivamente svolte nel corpo della motivazione, l’insussistenza delle condizioni di applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.

Il Giudice di secondo grado, infatti, aveva ricordato che l’imputato, dopo avere soccorso la persona offesa, aiutandola a sedersi sul ciglio della strada, ed averla affidata alle cure di una terza persona, si era allontanato dai luoghi, per poi tornarvi dopo un certo lasso di tempo, giustificando il suo comportamento con la volontà di cercare aiuto da un conoscente che abitava li vicino.

E tuttavia aveva ritenuto di non poter valorizzare la circostanza del ritorno dell’imputato, perché egli aveva la possibilità di cercare aiuto con il telefono cellulare.

Il giudice di appello, dunque, aveva escluso che “il ripensamento possa costituire elemento valutabile ai i fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”, sulla base del principio già affermato da questa Corte, secondo cui “non rileva il comportamento tenuto dall’agente post delictum, atteso che la norma di cui all’art. 131-bis cod. pen. correla l’esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell’entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., e non invece con riguardo a quelli, indicativi di capacità a delinquere, di cui al secondo comma, includenti la condotta susseguente al reato”.

L’assenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, dunque, può – hanno evidenziato dal Palazzaccio – essere rilevata anche con motivazione implicita.

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