Denuncia di un incidente non avvenuto e truffa all’assicurazione

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Il danneggiato viene condannato al risarcimento del danno nei confronti della Assicurazione in relazione al reato di truffa all’assicurazione, per avere falsamente denunciato la verificazione di un sinistro stradale in realtà mai accaduto al fine di percepire un indennizzo.

Il soccombente, dinanzi la Cassazione, deduce una violazione di legge per la mancata comunicazione al difensore dell’imputato delle conclusioni scritte del Procuratore. Inoltre, sempre secondo il soccombente, non vi sarebbe tardività nella presentazione della querela poiché egli fin dal 15 aprile 2019 aveva messo al corrente la assicurazione.

Il ricorso è fondato e viene accolto (Corte di Cassazione, II penale, sentenza 14 febbraio 2025, n. 6215).

Il ricorrente non può limitarsi a lamentare un generico pregiudizio al proprio diritto di difesa, derivante dal tardivo deposito delle conclusioni del PG, dovendo in ogni caso dedursi la sussistenza di un’effettiva incidenza di tali conclusioni rispetto all’esito del giudizio.

In buona sostanza, la tardività del deposito rileva nei limiti in cui risulti che le conclusioni non siano consistite in una generica richiesta di conferma della sentenza impugnata, bensì abbiano assunto un contenuto ulteriore e tale da condizionare l’esito del giudizio di appello.

Il sia pur tardivo deposito delle richieste della parte pubblica non determina alcuna lesione del diritto di difesa.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l’ulteriore corso.

Avv. Emanuela Foligno

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