Smarrimento di posta raccomandata e responsabilità civile di Poste Italiane

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L’inadempimento della prestazione è differente dalla lesione del diritto tutelato dal contratto: questo e l’importante obiter contenuto nella decisione in esame sul caso di smarrimento di posta raccomandata da parte di Poste Italiane (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 13 febbraio 2025, n. 3689).

Una società televisiva adisce il Tribunale di Napoli per vedere condannate Poste Italiane al risarcimento di 421.862,44 euro, per il mancato recapito ai propri clienti di 254 assicurate – del valore di 12.700 euro e con costo di spedizione pari a 1.901,44 euro – contenenti altrettante smart card del valore complessivo di 55.661 euro. La società chiede risarcimento per danno da perdita delle chances contrattuali dopo tale inadempimento verso la clientela e per danno all’immagine subito dalla società.

Non viene riconosciuto il danno di immagine

Il Tribunale di Napoli (sentenza n. 9688/2016) condanna Poste Italiane S.p.A. al risarcimento del danno emergente – che riteneva essere stato provato documentalmente dall’attrice – liquidato in 55.661 euro, nonché al risarcimento delle spese di spedizione sostenute, per ulteriori 1.901,44 euro. Rigetta, invece, la domanda risarcitoria limitatamente agli ulteriori danni lamentati dall’attrice poiché non provati.

Poste Italiane S.p.A. propone appello, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva liquidato il danno per una somma superiore ad 12.700 euro (ossia l’importo corrispondente al valore dichiarato dall’assicurato, che aveva sostenuto un costo di spedizione di 1.901,44 euro). Sostiene anche che la società attrice non avrebbe introdotto alcun elemento di prova tale da poter confermare il danno come stimato in atti dalla stessa.

La Corte d’Appello di Napoli (sentenza n. 2097/2021), in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna Poste Italiane S.p.A. al pagamento del minor importo, per le spese di spedizione sostenute dalla società televisiva di 1.901,44 euro. Rigetta l’appello, incidentale e compensa le spese di lite.

La questione finisce in Cassazione

Deduce la ricorrente che dovrebbe ritenersi superata quella immunità dell’ente postale che permeava di sé il regime legislativo previgente, dovendosi ricondurre la responsabilità da disservizi postali, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nell’ambito della generale responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c.

Lamenta, anche, che i Giudici napoletani avrebbero limitato la responsabilità di Poste Italiane S.p.A., senza considerare la perdita e il mancato incasso in contrassegno del prezzo dei prodotti che la società televisiva inviava. Osserva che, ai fini della determinazione del valore delle merci, non sarebbe stato necessario effettuare alcuna particolare valutazione o analisi, ma semplicemente riconoscere l’indennizzo pari a quanto dagli stessi atti emergeva fosse andato perduto. Deduce, infine, che, in caso di mancato recapito di una lettera raccomandata, telegramma e/o assicurata, è configurabile una responsabilità risarcitoria di Poste italiane a titolo contrattuale.

Ebbene, la Suprema Corte ha più volte precisato che, sul piano eziologico, per le obbligazioni diverse da quelle di tacere professionale, grava a carico del creditore della prestazione soltanto l’onere di provare la causalità giuridica, mentre l’inadempimento che “assorbe” la causalità materiale deve essere dal creditore soltanto allegato (in tal senso, vengono richiamate: Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024; nn. 28991 e 28992 dell’11/11/2019).

Concetto sostanzialmente differente è, infatti, l’inadempimento – che corrisponde alla lesione dell’interesse tutelato dal contratto e, dunque, al danno evento – dal danno conseguenza risarcibile, che lo stesso attore deve provare, in uno al nesso di causalità giuridica.

La Corte di appello ha correttamente applicato le regole

Anche se Poste Italiane non ha fornito la prova del fatto estintivo del diritto contrattuale prospettato dalla società televisiva, i Giudici di appello, riformando la sentenza di primo grado, non hanno affatto riconosciuto alla società televisiva il risarcimento del lamentato danno emergente, in base all’assunto secondo il quale il “danno effettivamente subito, in virtù di quanto prodotto, non può che considerarsi rimasto allo stato di pura allegazione”. Difatti, viene indicato nella sentenza impugnata che «al di là di una genericissima prova testimoniale sul punto, non vi è alcun elemento che consenta di dare per dimostrato che il “valore commerciale” delle smart cards fosse quello dichiarato dalla televisione.

In sintesi, secondo la Corte di appello, non vi erano elementi probatori che potessero confermare l’effettivo valore delle merci trasportate e andate perdute.

Il ragionamento svolto dal secondo grado di giudizio, oltre a essere giuridicamente corretto, è comunque il frutto del libero apprezzamento delle prove introdotte dalle parti nel processo, la cui valutazione è riservata al Giudice del merito.

L’inadempimento di Poste Italiane

Secondo quanto tratteggiato dalla Cassazione (n. 9276 del 04/04/2023), il cliente conserva (in ogni caso, e a fortiori nell’ipotesi di mancato riconoscimento dell’indennizzo) il potere di agire dinanzi all’autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento di tutti i danni dallo stesso subiti a causa dell’inadempimento di Poste Italiane S.p.A., secondo le normali regole di diritto comune, sempreché tali danni siano dal cliente provati in giudizio.

Tra questi il danno emergente, nella misura della integrale perdita subita e provata dal cliente, insensibile alle limitazioni previste dalla normativa di settore per l’indennizzo di cui agli artt. 48, 49, 70 e 85 cod. post. Tuttavia, in quest’ultimo caso, qualora sia già stata riconosciuta tale indennità, il Giudice del merito dovrà detrarre, in sede di liquidazione del danno, il valore capitale dell’indennità erogata da Poste Italiane S.p.A., poiché il credito indennitario, pur avendo titolo diverso, è causalmente giustificato, sul piano funzionale, in funzione di rimozione dell’effetto dannoso dell’inadempimento di Poste Italiane S.p.A., al pari del credito risarcitorio.

Diversamente, si verificherebbe l’effetto paradossale del passaggio da un assoluto diniego di tutela risarcitoria (nell’originario impianto del Codice postale) ad un assoluto ed ingiustificato eccesso della stessa, attraverso inammissibili duplicazioni risarcitone.

La Corte rigetta il ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

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