Difetto del veicolo nuovo, spetta la diminuzione del prezzo?

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La vicenda riguarda l’acquisto di un veicolo di lusso che subito dopo l’utilizzo appariva difettato.

Con la decisione a commento, la Cassazione afferma che nel caso di riconoscimento di un vizio redibitorio, ai sensi dell’art. 1490, primo comma, c.c., il difetto deve essere valutato in funzione della sua capacità di rendere il bene inidoneo all’uso cui era destinato o di diminuirne in modo apprezzabile il valore. Con la conseguenza che, ove il difetto non renda la cosa inadatta all’uso per il quale è stata acquistata, o non ne riduca in modo consistente il valore, l’azione ex art. 1492, primo comma, c.c., (ovvero risoluzione del contratto o riduzione del prezzo) non spetta (Cass. civ., sez. II, 26 settembre 2024, n. 25747).

Il difetto del veicolo nuovo di lusso

La vicenda ha origine dall’acquisto di un’auto di lusso. Successivamente all’acquisto i proprietari citavano in giudizio la concessionaria dinnanzi al Giudice di Pace di Crotone a causa di presunti difetti riscontrati sulla vettura. In particolare, gli attori lamentavano un rumore inusuale durante la frenata, tale da giustificare la riduzione del prezzo di acquisto o, in alternativa, un risarcimento danni quantificato in 5.000 euro.

Il Giudice di Pace accoglieva la domanda di riduzione del prezzo nella misura indicata. Invece, in appello, il Tribunale di Crotone stabiliva che il rumore lamentato non costituiva un difetto tale da giustificare una così significativa diminuzione del valore economico dell’auto e condannava i proprietari alla restituzione della somma precedentemente riconosciuta.

Il ricorso in Cassazione

I soccombenti proponevano ricorso per cassazione, che rigetta.

La Cassazione, preliminarmente, ha sottolineato che il rumore inusuale durante la frenata non rappresenta un difetto di produzione, fabbricazione o formazione dell’auto. Inoltre, a seguito di accertamenti compiuti dalla concessionaria, lo stesso rumore veniva riscontrato anche su un veicolo di confronto. Inoltre, il veicolo acquistato è conforme ai criteri costruttivi della casa automobilistica: il sistema frenante funziona perfettamente e il cigolio lamentato può essere considerato normale in determinate condizioni di tensione, come in caso di una forte pressione sull’asse posteriore. Pur volendo considerare il cigolio un vizio di produzione, comunque non avrebbe potuto diminuire in modo così significativo il valore economico dell’auto, atteso che non si manifestava in modo regolare ad ogni utilizzo del sistema frenante, ma solo quando l’asse posteriore e l’impianto frenante venivano specificatamente sollecitati.

Ergo, affinché si possa parlare di vizio redibitorio, ai sensi dell’art. 1490 c.c., il difetto deve essere valutato in base alla sua capacità di rendere la cosa non idonea all’uso previsto o di ridurne notevolmente il valore, secondo un apprezzamento effettuato dal Giudice del merito, sulla base di una normativa specifica che non può essere integrata dal principio generale della non scarsa importanza dell’inadempimento rilevante ai sensi dell’art. 1455 c.c.

Se il difetto non rende, quindi, la cosa inadatta all’uso per cui è stata acquistata, o non ne diminuisce in misura consistente il valore, non si può procedere con l’azione di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 c.c.

La Cassazione ricorda anche che la garanzia del venditore per i difetti (art. 1490 c.c.) del bene venduto opera quando le imperfezioni derivino da un errore nel processo di produzione, fabbricazione o formazione, tale da rendere la cosa inadatta all’uso previsto o ridotto il suo valore.

Avv. Emanuela Foligno

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