La diffusione di messaggi offensivi e insulti attraverso la bacheca di Facebook costituisce comportamento censurabile ai sensi dell’art. 595 comma 3 c.p. (diffamazione aggravata) e, pertanto, da luogo al diritto al risarcimento del danno per il perturbamento psicofisico della vittima

La vicenda

Una donna aveva agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze al fine di ottenere il risarcimento della somma di 20.000,00 euro, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale per essere stata vittima di diffamazione da parte della convenuta.

La ricorrente aveva dichiarato di aver stretto amicizia con il padre di una compagna di classe della propria figlia, conosciuto dinanzi alla scuola elementare ove, entrambi erano soliti accompagnare i figli. I due avevano stretto amicizia anche su Facebook ed avevano cominciato a scambiarsi messaggi tramite il social network.

Tale circostanza aveva infastidito notevolmente la compagna dell’uomo la quale, nel gennaio del 2012 aveva cominciato a telefonare alla ricorrente ingiuriandola e minacciandola. Seguivano episodi di violenza verbale e di diffamazione, mediante offese postate sulla “bacheca” del profilo Facebook del compagno, e aggressioni fisiche di fronte all’ingresso della scuola dei figli.

In particolare, in un episodio la donna era stata aggredita, offesa e percossa tanto da doversi recare in ospedale, uscendo con una prognosi di dieci giorni.

Costituitasi in giudizio la convenuta aveva eccepito in primo luogo l’eccessività della pretesa risarcitoria, basata – a sua detta – su una ingiustificata personalizzazione del danno massima e fondata prevalentemente sul certificato del pronto soccorso di 10 giorni. Aveva, inoltre, sottolineato come il comportamento tenuto dall’attrice nei confronti del proprio compagno avesse concorso ad istigare e fomentare la sua reazione.

Tali eccezioni non hanno convinto il Tribunale di Firenze (Seconda Sezione, n. 1651/2019) che, all’esito dell’istruttoria, ha accolto la domanda risarcitoria perché fondata nel merito.

In proposito, è stato affermato che sono applicabili alla diffamazione a mezzo internet gli stessi limiti previsti per il diritto di critica a mezzo stampa; occorre, dunque, la pertinenza ossia la rilevanza pubblica dell’informazione, unitamente alla verità della notizia e la continenza delle espressioni impiegate. Nulla di tutto ciò era emerso nel caso di specie, essendo stati travalicati i tre limiti previsti per la libertà di espressione del proprio pensiero.

La diffamazione a mezzo facebook

La Cassazione penale, ha affermato che la diffamazione a mezzo facebook costituisce un’ipotesi aggravata della fattispecie base di reato ex art. 595 comma 3 c.p. (Cass. sez. V 44980/2012, Cass. pen. sez. V 40083/2018): la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook costituisce una condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di soggetti e l’aggravante di cui al comma 3 dell’art. 595 c.p. trova proprio la sua ratio nella idoneità del mezzo utilizzato che determina una rapida pubblicizzazione e diffusione (Cass. pen. sez. I, 24431/2015, Cass. pen. sez. V n. 8328/2015).

Nel caso in esame, non vi erano dubbi, grazie anche all’esame dei documenti prodotti in giudizio, che la convenuta avesse utilizzato la piattaforma Facebook come mezzo di diffamazione. Gli insulti presenti sulla piattaforma risultavano, infatti, lesivi della reputazione e dell’immagine dell’attrice, considerata la loro possibilità di alta diffusione in rete.

La decisione

Per queste ragioni, tenuto conto della lesione sia dell’integrità fisica che dell’onore e reputazione subita dalla attrice, nonché della pluralità degli episodi accertati, in un crescendo di insulti, aggressività fisica e diffamazione con un numero indeterminato di persone, il giudice toscano ha ritenuto congruo liquidare a quest’ultima la somma richiesta di 15.000,00 euro per il perturbamento psichico e per il danno alla reputazione e la somma di 1.450,00 euro a titolo di danno biologico.

La redazione giuridica

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