Giudice di Pace e Tribunale rigettano la domanda proposta nei confronti di conducente, proprietaria e compagnia assicuratrice del veicolo ritenuto responsabile al risarcimento dei danni subiti dalla vittima che, procedendo a piedi sulla strada pubblica, ha sostenuto di essere stato investito.
Il Tribunale ha rilevato come il Giudice di Pace avesse correttamente evidenziato la mancata dimostrazione della dinamica dei fatti da parte dell’attore con la conseguente impossibilità di attestare alcunché in ordine alla fondatezza della domanda risarcitoria proposta.
Il vaglio della Cassazione
La Corte di Cassazione viene chiamata per valutare la corretta interpretazione e valutazione del materiale probatorio svolta dai Giudici di merito, ma le censure vengono respinte (Cassazione civile, sez. III, 22/07/2024, n.20148).
La S.C. rimarca il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite, ai sensi del quale, per dedurre la violazione del paradigma dell‘art. 115 c.p.c., è necessario denunciare che il Giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma. Il che significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma (cioè dichiarando di non doverla osservare), o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio.
Viceversa, non vi è violazione quando il Giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività pacificamente consentita.
L’asserito danneggiato non ha denunziato il mancato rispetto del principio del libero apprezzamento delle prove, ma ha dedotto un cattivo esercizio del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile.
La mancata dimostrazione della dinamica dei fatti
Il Giudice di appello ha osservato “è plausibile che l’attore ha riportato delle lesioni…, in assenza di alcun riscontro in ordine alle modalità del sinistro, non è dato assumere un giudizio di piena responsabilità del conducente dell’auto, posto che non è chiaro se il pedone abbia assunto una condotta imprudente (tanto non emergendo dalle dichiarazioni del teste), né se egli scivolò per terra magari non a seguito dell’urto con l’autovettura ma per altra causa”.
Ciò significa che è stata esclusa l’avvenuta dimostrazione della dinamica dei fatti e delle effettive modalità di verificazione del sinistro e, conseguentemente, della stessa effettiva riconducibilità causale dei danni denunciati.
I Giudici di merito hanno rigettato la domanda sul presupposto della mancata dimostrazione delle modalità stesse di verificazione del fatto dannoso dedotto in giudizio, quindi, la censura non si confronta con la decisione impugnata.
Avv. Emanuela Foligno