Rendita per malattia professionale spettante alla moglie superstite

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Il coniuge del lavoratore deceduto per malattia professionale ha diritto alla rendita e ai ratei arretrati dalla data della domanda.

In questo caso, viene chiamata a giudizio l’INAIL per ottenere i ratei arretrati della rendita per malattia professionale dalla data della domanda del 19/3/2012 al decesso del lavoratore (avvenuto il 6/9/2012), oltre che alla rendita spettante quale superstite alla moglie.

I giudizi di merito

Il Tribunale di Siracusa rigetta la domanda motivando la insussistenza di una connessione causale tra la patologia (fibrosi polmonare) e le sostanze inalate in occasione dell’attività lavorativa svolta (cloro, potassio, sodio e carbonati). Inoltre, il Giudice evidenzia che il decesso del lavoratore era stato causato da un ictus cerebrale che non era correlato alla fibrosi polmonare.

Rinnovata la CTU, la Corte di Catania conferma la decisione di primo grado per esclusione del nesso causale tra la patologia sofferta dal lavoratore e le sostanze cui era stato esposto nel corso della vita lavorativa.

In particolare, i Giudici di Appello sottolineano che l’ictus cerebrale che aveva causato il decesso non era conseguenza di una malattia professionale ed hanno evidenziato che della natura professionale della fibrosi dubitavano anche gli specialisti che lo avevano avuto in cura perché gli accertamenti strumentali escludevano la presenza di amianto.

I Giudici di merito hanno dato atto che il D.M. 14/1/2008 correla la fibrosi polmonare a sostanze quali il cloruro di vinile che non erano presenti nel ciclo produttivo cui era stato assegnato il lavoratore. Richiamando la consulenza medica disposta in giudizio, poi, la Corte ha ricordato che anche i vapori di mercurio non risultano avere potenzialità tossica sul polmone profondo e che l’acutizzarsi dell’asma bronchiale era da collegare al periodo primaverile in cui si scatenavano le allergie. Infine, hanno precisato che lo stesso lavoratore aveva ammesso di utilizzare ordinariamente mascherine con filtro e maschere con bombola di ossigeno.

Il ricorso in Cassazione

Secondo la superstite, i Giudici di secondo grado avrebbero trascurato di esaminare le contestazioni sollevate alla CTU medico-legale svolte dai periti di parte che avevano evidenziato come l’inalazione di gas irritanti protratta per un lungo periodo di tempo costituirebbe uno stimolo patogeno ripetuto che avrebbe una efficienza lesiva nell’insorgere della fibrosi polmonare e della insufficienza respiratoria correlata.

Evidenzia poi che la consulente di parte aveva sottolineato che la lista delle sostanze che possono cagionare interstiziopatie polmonari da lavoro era aperta e perciò se si fossero tenuti nella dovuta considerazione detti criteri medico legali sarebbe stata certamente ravvisata l’esistenza del nesso causale con la patologia accertata.
Tutto ciò in considerazione del fatto che il marito era stato addetto alla produzione di cloro soda dal 1982 al pensionamento nel 2001 con inalazione di gas irritanti vapori e polveri sottili e la malattia era lungo latente e ben poteva insorgere a distanza di tempo come sarebbe chiaramente emerso ove si fosse fatto ricorso a criteri statistici con esclusione di altre cause (quali la familiarità con la fibrosi) di cui in particolare il fumo era, al più, una concausa. In pratica le sostanze alle quali era stato continuativamente esposto avevano tutte carattere irritante ed avrebbero dovuto essere valutate nel loro insieme e non singolarmente né l’accertato uso di dispositivi di protezione sarebbe stato sufficiente per escludere l’esposizione qualificata e la sua incidenza causale sulla patologia accertata.

Tutte le censure vengono considerate infondate (Cassazione civile, sez. lav., 23/07/2024, n.20308).

Esclusa la natura tecnopatica della patologia

I Giudici di Appello hanno adeguatamente motivato le ragioni per le quali le censure di appello che sintetizzavano i rilievi mossi dal CTP in primo grado, non potevano trovare accoglimento senza trascurare di prendere in esame quanto risultava dalla documentazione medica prodotta. Inoltre, hanno adeguatamente motivato delle ragioni per le quali ha ritenuto di condividere gli approdi della consulenza tecnica d’ufficio, disposta in appello ed affidata ad un collegio medico, che ha accertato che le sostanze alle quali era stato esposto il Fa.Gi. non erano idonee a causare la malattia del polmone profondo dalla quale era affetto l’assicurato.

La Corte d’Appello di Catania ha escluso la natura tecnopatica della patologia che ha condotto il lavoratore alla morte ed ha verificato tutta la documentazione prodotta ed anche quella proveniente da medici di fiducia che avevano avuto in cura il dante causa della ricorrente.

In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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